Cassazione Civile, Ordinanza n. 15086/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di revocazione ex art. 395 c.p.c. proposta da una società avverso una precedente sentenza della Corte d'appello che aveva annullato un lodo arbitrale e l'aveva condannata a restituire quanto ricevuto in esecuzione del lodo. La Corte d'appello di Venezia, con sentenza n. 396/2022, ha respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della banca cessionaria, ritenendo che, in base al D.L. n. 99/2017 e al contratto di cessione, il criterio per distinguere passività cedute e non cedute fosse la pendenza della controversia alla data di apertura della liquidazione coatta amministrativa, indipendentemente dal fatto che il rapporto sottostante fosse ancora pendente o già estinto; ha poi rigettato la revocazione nel merito per insussistenza dell'errore revocatorio. Contro tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi; anche la banca cessionaria e la banca in liquidazione coatta amministrativa hanno proposto ricorsi incidentali/corrispondenti impugnazioni, denunciando violazioni del D.L. n. 99/2017, degli artt. 1362 e 1363 c.c., dell'art. 83 TUB e dell'art. 12 preleggi. Tuttavia, prima della decisione, tutte le parti hanno rinunciato ai rispettivi ricorsi e hanno aderito reciprocamente alle rinunce, chiedendo l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi avverso la stessa sentenza e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia agli atti, rilevando che alla rinuncia di ciascuna parte è seguita l'adesione delle altre parti costituite. Ha inoltre precisato che, in tale situazione, non vi è luogo a provvedere sulle spese, ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c., e ha escluso il raddoppio del contributo unificato perché tale misura opera solo nei casi tipici di rigetto o di inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
indica il rimedio di revocazione avverso la precedente sentenza della Corte d'appello.
richiamato nel provvedimento originario di annullamento del lodo arbitrale.
Regolamento Consob 11522/1998
richiamato nel provvedimento originario di annullamento del lodo arbitrale.
norma interpretata, insieme al contratto di cessione, come criterio per individuare le passività cedute sulla base della pendenza della controversia alla data di apertura della liquidazione coatta amministrativa.
richiamato nei motivi di ricorso incidentale per censurare l'interpretazione del contratto di cessione.
richiamato nei motivi di ricorso incidentale per censurare l'interpretazione sistematica del contratto di cessione.
invocato per contestare la disciplina applicabile alla cessione e alla individuazione delle posizioni passive.
art. 12 preleggi
richiamato in combinato disposto con l'art. 83 TUB ai fini interpretativi.
giustifica la riunione delle impugnazioni proposte avverso la stessa sentenza.
stabilisce che il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando la rinuncia è accettata dalle parti costituite interessate alla prosecuzione.
consente di non provvedere sulle spese quando alla rinuncia segue l'adesione delle parti; il comma 2 è richiamato per affermare che l'accettazione rileva solo ai fini delle spese.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma sul vizio di violazione/falsa applicazione di legge richiamata nei ricorsi per cassazione.
art. 12 delle Preleggi
richiamato quale criterio ermeneutico delle disposizioni normative.
Massime di principio
- La rinuncia agli atti del giudizio di cassazione determina l'estinzione del processo quando è seguita dall'adesione delle parti costituite che abbiano interesse alla prosecuzione.
- La rinuncia al ricorso per cassazione non ha natura accettizia: l'accettazione della controparte non condiziona l'efficacia processuale della rinuncia, ma rileva essenzialmente ai fini della regolazione delle spese.
- Quando tutte le parti rinunciano ai rispettivi ricorsi e prestano adesione reciproca, il giudice dichiara l'estinzione del giudizio e normalmente non provvede sulle spese.
- Il raddoppio del contributo unificato è misura di stretta interpretazione e si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non all'estinzione per rinuncia.
- In presenza di più impugnazioni avverso la stessa sentenza, la Corte procede alla riunione dei ricorsi ai sensi dell'art. 335 c.p.c.
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