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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12111/2025 del 07/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (controricorrente)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Roma, ma il testo della decisione evidenzia che il ricorso era assolutamente oscuro e confuso. La Corte rileva che mancavano l'esposizione dei fatti salienti del giudizio, la chiara illustrazione del contenuto della sentenza impugnata e una ragionata censura delle statuizioni appellate. Il ricorso ometteva circostanze rilevanti, inseriva fatti non spiegati e conteneva riferimenti ridondanti a elementi irrilevanti, rendendo impossibile la comprensione della doglianza e la verifica del decisum impugnato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile per violazione dell'art. 366 n. 3 c.p.c., poiché privo di una sufficiente esposizione dei fatti di causa, della sentenza impugnata e delle specifiche censure. Ha quindi condannato il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del controricorrente, liquidate in euro 8.800, e lo ha altresì condannato, ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., al pagamento della stessa somma a titolo di responsabilità aggravata, ravvisando una colpa grave nella proposizione dell'impugnazione. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non consente alla Corte di individuare i fatti di causa, il contenuto della decisione impugnata e le specifiche ragioni di censura.
  • La chiarezza espositiva e la coerenza interna del ricorso costituiscono requisiti imprescindibili del giudizio di legittimità; un atto oscuro e incoerente non è scrutinabile nel merito.
  • La mancanza dei requisiti minimi di contenuto-forma del ricorso può integrare colpa grave e giustificare la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre alle ordinarie spese processuali.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna della parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e, ricorrendone i presupposti, l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaResponsabilità precontrattuale

Testo integrale

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