Cassazione Civile, Ordinanza n. 12111/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (controricorrente)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Roma, ma il testo della decisione evidenzia che il ricorso era assolutamente oscuro e confuso. La Corte rileva che mancavano l'esposizione dei fatti salienti del giudizio, la chiara illustrazione del contenuto della sentenza impugnata e una ragionata censura delle statuizioni appellate. Il ricorso ometteva circostanze rilevanti, inseriva fatti non spiegati e conteneva riferimenti ridondanti a elementi irrilevanti, rendendo impossibile la comprensione della doglianza e la verifica del decisum impugnato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile per violazione dell'art. 366 n. 3 c.p.c., poiché privo di una sufficiente esposizione dei fatti di causa, della sentenza impugnata e delle specifiche censure. Ha quindi condannato il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del controricorrente, liquidate in euro 8.800, e lo ha altresì condannato, ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., al pagamento della stessa somma a titolo di responsabilità aggravata, ravvisando una colpa grave nella proposizione dell'impugnazione. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
a pena di inammissibilità
Il ricorso per cassazione deve contenere l'esposizione dei fatti salienti del giudizio e una chiara rappresentazione della sentenza impugnata; la loro mancanza determina l'inammissibilità.
Le spese del giudizio di legittimità sono poste a carico della parte soccombente.
La proposizione di un ricorso gravemente carente e manifestamente infondato può integrare colpa grave e giustificare la condanna equitativa per responsabilità aggravata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In presenza dei presupposti processuali, è dovuto un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Costituisce il parametro del contributo unificato cui si commisura l'ulteriore importo dovuto nei casi previsti dal comma 1-quater.
art. 2, comma 2, d.m. 10 marzo 2014 n. 55
Richiamato per la liquidazione delle spese forfettarie.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non consente alla Corte di individuare i fatti di causa, il contenuto della decisione impugnata e le specifiche ragioni di censura.
- La chiarezza espositiva e la coerenza interna del ricorso costituiscono requisiti imprescindibili del giudizio di legittimità; un atto oscuro e incoerente non è scrutinabile nel merito.
- La mancanza dei requisiti minimi di contenuto-forma del ricorso può integrare colpa grave e giustificare la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre alle ordinarie spese processuali.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna della parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e, ricorrendone i presupposti, l'ulteriore contributo unificato.
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