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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13503/2023 del 17/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte rigetta il ricorso della banca. Conferma la decisione della corte d'appello che aveva dichiarato inefficaci, nei confronti del fallimento, i pagamenti di euro 980.000 e euro 123.000 e aveva condannato la banca alla restituzione delle somme. Condanna inoltre il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia origina dalla domanda del fallimento di una società di revoca, ex art. 67 l. fall., di due pagamenti eseguiti nei sei mesi anteriori al fallimento in favore dell'istituto di credito: uno di euro 980.000 e uno di euro 123.000. I pagamenti erano collegati a un'operazione complessiva riguardante un immobile aziendale già goduto in leasing: la società aveva acquistato il capannone dalla banca e lo aveva rivenduto lo stesso giorno a terzi, utilizzando il ricavato per saldare il prezzo di acquisto e ridurre l'esposizione verso la banca. Il tribunale aveva rigettato la domanda per difetto di prova dell'anormalità dei pagamenti e della scientia decoctionis della banca; la corte d'appello aveva invece ritenuto l'operazione non riconducibile all'esercizio del riscatto previsto dal leasing, ma a una risoluzione anticipata consensuale del rapporto, e aveva qualificato i pagamenti come revocabili per la loro anormalità e per la conoscenza dello stato di insolvenza della debitrice. In cassazione la banca ha denunciato: 1) violazione degli artt. 65 e 67, comma 1, n. 2, l. fall., sostenendo che la fattispecie fosse in realtà un riscatto convenzionale dell'immobile e che l'art. 65 l. fall. fosse stato mal applicato; 2) violazione dell'art. 67, comma 2, l. fall., contestando la revocabilità dei pagamenti e la prova della scientia decoctionis, che la corte di merito avrebbe desunto dall'assenza di prova contraria della banca; 3) contraddittorietà della motivazione, perché la sentenza avrebbe revocato gli atti solutori contemporaneamente sotto più diverse qualificazioni giuridiche. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi due motivi inammissibili perché miravano a una diversa ricostruzione dei fatti e non a una corretta interpretazione della norma, e ha respinto il terzo motivo perché la motivazione della corte d'appello era logicamente coerente e fondata su rationes autonome.

Norme richiamate

  • art. 65 l. fall.

    non è applicabile quando l'operazione non costituisca un pagamento anticipato dovuto per legge o per contratto, ma derivi da una risoluzione consensuale anticipata del rapporto; la censura che mira a una diversa qualificazione dei fatti è inammissibile in cassazione se travalica il sindacato di legittimità.

  • art. 67, comma 1, n. 2, l. fall.

    i pagamenti anomali compiuti nel periodo sospetto sono revocabili se il creditore non prova di ignorare lo stato di insolvenza del debitore; nel caso esaminato, la corte ha valorizzato il collegamento negoziale e indici di consapevolezza della crisi.

  • art. 67, comma 2, l. fall.

    anche i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili possono essere revocati se ricorrono i presupposti soggettivi di conoscenza dello stato di decozione; la corte ha ritenuto che il pagamento di euro 123.000 su conto scoperto fosse revocabile anche su tale base.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il vizio di violazione di legge riguarda l'erronea ricognizione della fattispecie astratta, non la contestazione della ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    dopo la riforma del 2012 non sono più deducibili insufficienza o contraddittorietà della motivazione; il controllo di legittimità è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo o alle ipotesi di motivazione inesistente/apparente/perplessa.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la mancanza assoluta di motivazione, la motivazione apparente o radicalmente incomprensibile integrano nullità della sentenza.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    la motivazione deve rispettare il minimo costituzionale; al di fuori delle ipotesi patologiche, il sindacato di cassazione sulla motivazione è precluso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato solo per il deposito della memoria nel procedimento in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    dà luogo, in caso di rigetto del ricorso, ai presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la censura formalmente proposta come violazione di legge è inammissibile se, in realtà, mira a ottenere una diversa ricostruzione della fattispecie concreta compiuta dal giudice di merito.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non sono più deducibili in cassazione l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione, salvo che si versi in omissione di un fatto storico decisivo o in un vizio radicale della motivazione tale da equivalere a nullità della sentenza.
  • Un'operazione negoziale complessa può essere valutata nel suo complesso ai fini della revocatoria fallimentare quando i singoli atti siano collegati da un'unica finalità economica di estinzione di passività pregresse.
  • Ai fini della revocatoria dei pagamenti anomali, la conoscenza dello stato di insolvenza può essere desunta da indici sintomatici e dal contesto complessivo dell'operazione; la mancata prova della non conoscenza da parte del creditore può condurre alla revoca.
  • La presenza di più rationes decidendi autonome sorregge la decisione e rende infondata la doglianza di contraddittorietà quando le ragioni siano tra loro coordinate e non logicamente incompatibili.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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