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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2920/2025 del 23/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduce due motivi principali: (1) violazione dell'art. 627, comma 3, c.p.p. per non essersi il Tribunale di sorveglianza uniformato alla pronuncia rescindente che aveva richiesto di accertare con precisione la continuità dell'apporto associativo nel periodo rilevante (semestre tra il 6/2/2015 e il 6/8/2015); l'ordinanza impugnata avrebbe motivato in modo apodittico richiamando precedenti pendenze anteriori all'arresto senza chiarire quando sia cessata la partecipazione all'associazione mafiosa. (2) censura della valutazione di fatti oggetto di procedimenti penali non definiti (art. 54 Ord. pen. con richiamo a Cost. artt. 27 e 111 e art.125 c.p.p.), sostenendo che, in assenza di sentenza definitiva, non si potrebbero attribuire tali fatti al detenuto ai fini del diniego del beneficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei termini indicati: ha ritenuto fondato il primo motivo perché il Tribunale di sorveglianza non ha chiarito la collocazione temporale della cessazione della partecipazione associativa (elemento essenziale indicato dalla pronuncia rescindente) e quindi non ha assolto all'onere di rivalutazione richiesto. Ha però dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza il secondo motivo, precisando che, nel procedimento di sorveglianza per la liberazione anticipata, è consentita la valutazione di fatti non ancora definitivamente accertati purché il giudice valuti la loro pertinenza rispetto al percorso rieducativo. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e il procedimento rinviato al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila per nuovo giudizio con indicazione di chiarire espressamente la durata e la cessazione della condotta associativa contestata.

Norme richiamate

  • art. 627, comma 3, cod. proc. pen.

    Va rispettata la pronuncia rescindente: il giudice del rinvio deve verificare e motivare l'esatto perimetro temporale degli addebiti pendenti e se da essi emergano comportamenti incompatibili con il trattamento rieducativo

  • art. 54 Ordinamento penitenziario

    Consente al giudice di sorveglianza di valutare, ai fini del beneficio, condotte del detenuto anche se oggetto di procedimento non definitivo, purché siano pertinenti rispetto alla sua adesione al percorso rieducativo; la Corte conferma la legittimità di tale valutazione

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione invocati: inosservanza o erronea applicazione di norme e vizio di motivazione; ad essa si sono riferiti i motivi posti a fondamento del ricorso

  • artt. 27 e 111 Cost.

    Richiamati dalla difesa sul principio di colpevolezza e sul diritto al giusto processo; la Corte tuttavia ribadisce che tali principi non impediscono la valutazione, nel procedimento di sorveglianza, di fatti non definitivamente accertati se pertinenti al trattamento

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato insieme agli artt. costituzionali dalla difesa nella censura sull'uso di pendenze non definitive; la Corte ha ritenuto infondata tale preclusione formale

  • legge n. 203 del 1991, art. 7

    Norma citata nel contesto delle imputazioni (detenzione illegale di armi aggravata); utilizzata per descrivere la gravità delle pendenze che il Tribunale aveva richiamato

Massime di principio

  • Nel procedimento di sorveglianza per la concessione della liberazione anticipata il giudice può tener conto anche di fatti non definitivi penalmente, purché valuti e motivi la loro pertinenza rispetto all'adesione al percorso rieducativo
  • Se la Corte di cassazione annulla una pronuncia per carenza motivazionale sulla durata o sulla cessazione di una condotta contestata, il giudice di rinvio è obbligato a chiarire espressamente il periodo temporale e il nesso tra le condotte contestate e l'idoneità al trattamento
  • La semplice richiamata 'gravità' di precedenti o pendenze anteriori non è sufficiente: il Tribunale deve ricostruire e motivare quando le condotte si sono svolte e perché siano incompatibili con il percorso rieducativo nel semestre valutato
  • La difesa che contesta l'uso di fatti non definitivi dovrà invece focalizzarsi sul richiedere al giudice l'individuazione delle 'comportamenti spia' e una motivazione specifica che colleghi tali comportamenti all'incompatibilità con il trattamento; in mancanza di tale specificazione il ricorso può prevalere
  • In presenza di incertezza sulla collocazione temporale di reati associativi, è probabile l'annullamento con rinvio: pertanto, per il resistente, occorre documentare chiaramente la durata della partecipazione e le prove che la collocano nel periodo rilevante

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