Cassazione Penale, Sentenza n. 6850/2025 del 19/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Trani che aveva confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di 75.000 euro (presunto "prezzo" della corruzione relativo al capo 18-G) e di 385 euro (capo 20-I)) e di beni culturali rinvenuti nella disponibilità dell'indagato. La difesa ha contestato: a) la correttezza della valutazione del fumus commissi delicti, sostenendo che il preliminare di vendita e la scrittura privata del 14/05/2020 dimostrerebbero la restituzione integrale dell'acconto (100.000 euro) e la veridicità della risoluzione del contratto anteriore alle indagini; b) la carenza di motivazione del Tribunale nel ritenere che la restituzione dei 75.000 euro fosse posteriore e strumentale; c) la violazione di norme procedurali (artt. 125 e 324 c.p.p.) e l'erronea applicazione delle norme sul sequestro, sostenendo che la restituzione delle somme rendeva irrilevante il sequestro richiesto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che: a) il sindacato in sede cautelare è limitato e non richiede lo standard probatorio delle misure personali, ma la presenza di concreti e persuasivi indizi di responsabilità (fumus); b) il Tribunale di Trani ha adeguatamente motivato, valutando la scrittura privata, i tempi e la modalità delle restituzioni, le intercettazioni e i comportamenti successivi come elementi che non consentivano di escludere la finalità corruttiva; c) la restituzione della somma al presunto corruttore non esclude il sequestro in quanto la somma costituisce "prezzo" del reato, pienamente sequestrabile anche se restituita successivamente in ragione delle indagini. Pertanto 'l'ordinanza impugnata ' è stata confermata e il ricorso rigettato.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita il sindacato in Cassazione sulle ordinanze di sequestro ai soli vizi di legge; la Corte ricorda che sono ammissibili censure per violazione di legge o per vizi motivazionali radicali.
Richiamato nella censura difensiva; la Corte non ravvisa violazione di legge rispetto alla valutazione cautelare compiuta dal Tribunale.
Richiamato nella censura difensiva relativa agli errori procedurali; la Corte ha ritenuto infondate le censure procedurali mosse dalla difesa.
Richiesto dalla difesa in relazione al sequestro; la Corte ha chiarito che il sequestro del "prezzo" del reato è legittimo e non reso inefficace dalla restituzione successiva.
Citato tra le norme richiamate dalla difesa; la Corte non ha rilevato applicazioni illegittime delle norme penali richiamate dalla difesa nell'ambito del sindacato cautelare.
Richiamato per delineare lo standard probatorio delle misure cautelari personali; la Corte distingue tale standard da quello richiesto per misure reali e ribadisce che il sindacato cautelare richiede indizi concreti e persuasivi, non la prova piena.
Giurisprudenza (Sez. 6, n. 28412 del 30/03/2022 e simili)
Principio consolidato secondo cui le somme ricevute come "prezzo" del reato di corruzione sono integralmente sequestrabili e il sequestro del prezzo non è influenzato da operazioni di decurtazione o successiva restituzione.
Giurisprudenza (Sez. U n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov; Sez. U n. 15208 del 25/02/2010)
Richiamate per i principi sulperimetro del sindacato di legittimità e sulla consumazione del reato di corruzione (promessa vs dazione): la Corte conferma che la promessa o la dazione possono determinare la consumazione ma che, in caso di dazione, il reato si perfeziona al momento della ricezione.
Massime di principio
- Il gravame in Cassazione contro ordinanze di sequestro è limitato a vizi di legge o a vizi motivazionali radicali: non è possibile un libero riesame degli apprezzamenti di merito sulle prove indiziarie.
- Per giustificare un sequestro preventivo finalizzato alla confisca occorrono indizi concreti e persuasivi (fumus commissi delicti), non la prova piena; la valutazione della credibilità degli elementi probatori resta in gran parte rimessa al giudice del merito, salvo motivazione apparente o illogica.
- La restituzione successiva delle somme non annulla automaticamente la possibilità di sequestro quando si tratta del "prezzo" del reato: le somme percepite per l'esecuzione di atti contrari ai doveri d'ufficio possono essere sequestrate integralmente anche se poi restituite.
- Documenti privati non registrati (es. scritture private) possono essere valutati ma la loro mancata registrazione o altri profili formali possono incidere sulla loro efficacia probatoria nel sindacato cautelare.
- Comportamenti successivi degli interessati (intercettazioni, predisposizione di "ricevute", accordi sulla modalità di restituzione) possono essere presi come indicatori di intenti elusivi e rafforzare l'apprezzamento indiziario della prosecuzione del reato.
- Le censure difensive che si limitano a proporre una diversa interpretazione degli stessi elementi di fatto, senza mostrare vizi di legge o mancanza totale di motivazione, sono generalmente inammissibili o destinate al rigetto in Cassazione.
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