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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26136/2025 del 16/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la rideterminazione della pena da espiare previo scomputo della custodia cautelare subita per altro reato (per il quale è intervenuta prescrizione). Ha contestato, con due motivi, l'erronea individuazione del giudice dell'esecuzione (invocando l'art. 665 comma 3 c.p.p. e la necessità di considerare la Sezione terza quale giudice competente in caso di rinvio parziale) e, come secondo motivo, la violazione delle norme di calcolo della pena (art. 81 c.p. e art. 657 c.p.p.), lamentando l'omessa scissione del reato continuato e il mancato parziale scomputo del periodo di custodia cautelare per un reato istantaneo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rilevato d'ufficio l'incompetenza del giudice dell'esecuzione che ha deciso (la Corte d'appello di Roma) e ha accertato che, in base al certificato del casellario e all'art. 665 c.p.p., la competenza spettava al Tribunale di Roma. Ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per il prosieguo. Non è stata invece affrontata nel merito la questione relativa al calcolo della pena/formule di scomputo e scissione, dato che la decisione si fonda su incompetenza funzionale.

Norme richiamate

  • art. 665, comma 2, cod. proc. pen.

    Stabilisce i criteri per individuare il giudice competente in executivis (giudice dell'esecuzione) sulla base dell'ultima sentenza registrata nel casellario; da tale accertamento deriva la competenza al Tribunale o alla Corte d'appello.

  • art. 665, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che, in caso di sentenza di appello con annullamento con rinvio solo per alcuni coimputati, il giudice dell'esecuzione competente è quello della sezione cui è stato disposto il rinvio; la Corte ha comunque basato la decisione sull'accertamento del contenuto del casellario e della data di passaggio in giudicato.

  • art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Ground di cassazione relativo a violazione di norme processuali; utilizzato dal ricorrente per denunciare inosservanza di norme sulla competenza e nullità del provvedimento impugnato.

  • art. 81 cod. pen.

    Norma sul concorso e continuazione tra reati e sul calcolo della pena risultante dalla continuazione; evocata nel secondo motivo a sostegno della richiesta di scissione del reato continuato e ricalcolo della pena, ma non decisa nel presente provvedimento per sopravvenuta questione di incompetenza.

  • art. 657 cod. proc. pen.

    Norma attinente alle funzioni e competenze del giudice dell'esecuzione; richiamata nella seconda doglianza sul modo di computare la pena, ma non esaminata nel merito a causa dell'annullamento per incompetenza.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Prevede i limiti di esposizione dei motivi nel ricorso; citata per l'indicazione che i motivi sono stati enunciati nei limiti necessari per la motivazione.

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 31946 del 04/07/2008 (Hincapie Zapata, Rv. 240775-01)

    Richiamata per affermare che l'attribuzione di competenza funzionale del giudice dell'esecuzione ha carattere assoluto e inderogabile e che la relativa nullità è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

Massime di principio

  • La competenza del giudice dell'esecuzione è di natura funzionale e assoluta: va accertata sul contenuto del casellario e sulla data di passaggio in giudicato della sentenza; se la sentenza finale più recente è del Tribunale, la competenza in executivis spetta al Tribunale.
  • La nullità derivante dalla incompetenza del giudice dell'esecuzione è rilevabile d'ufficio in qualsiasi fase del procedimento e comporta l'annullamento del provvedimento del giudice errato e la trasmissione degli atti al giudice competente.
  • Quando una sentenza di merito (es. appello) riguarda più coimputati e vi sono annullamenti con rinvio solo per alcuni soggetti, occorre verificare attentamente quale sia il giudice competente in esecuzione: se è intervenuto un rinvio per alcune posizioni, la competenza può spostarsi alla sezione che ha ricevuto il rinvio.
  • Le questioni sostanziali relative al calcolo della pena (scomputo della custodia cautelare, scissione del reato continuato, applicazione della fungibilità) possono restare non decise se prima sussiste una questione di incompetenza formale: pertanto, prima di affrontare il merito del ricalcolo della pena è necessario assicurarsi che il giudice sia effettivamente competente.
  • In casi analoghi, procedere così: (a) consultare il certificato del casellario e verificare la data di passaggio in giudicato delle sentenze rilevanti; (b) determinare quale organo (Tribunale o Corte d'appello) sia indicato dall'art. 665 c.p.p.; (c) se il giudice che ha deciso è incompetente, chiederne l'annullamento e la trasmissione degli atti al giudice competente prima di sollevare o far decidere questioni di merito sul computo della pena.

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