Cassazione Penale, Sentenza n. 13287/2026 del 10/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che lo aveva ritenuto colpevole dei reati di accesso abusivo a sistema informatico e frode informatica (artt. 615-ter e 640-ter c.p., unificati per continuazione) in quanto avrebbe effettuato un bonifico online su un proprio conto dopo aver fraudolentemente acquisito i dati di accesso del conto della parte offesa Gavizzoli Ermanna. Il ricorso in Cassazione articolava tre motivi: (1) errata applicazione degli artt. 163 e 164 c.p. per mancata concessione della sospensione condizionale della pena, lamentando insufficiente motivazione della Corte territoriale e mancanza di valutazione concreta della personalità e della prognosi di recidiva; (2) motivazione apparente o assente sul medesimo tema, con contestazione della genericità del richiamo alla gravità del fatto e alla callidità della condotta, e presunta contraddittorietà rispetto al primo grado; (3) vizio di motivazione e travisamento della prova, deducendo che la condanna si sarebbe basata solo sulla titolarità del conto sul quale era confluito il profitto del reato, senza prova della partecipazione all'acquisizione dei dati o della conoscenza della provenienza illecita della somma.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile. Quanto ai primi due motivi, ha ritenuto manifestamente infondata la censura sulla mancata concessione della sospensione condizionale, perché la Corte d'appello aveva adeguatamente motivato il diniego richiamando la modalità della condotta, la presenza di un precedente specifico e l'uso precedente del beneficio da parte dell'imputato, elementi idonei a precludere una prognosi favorevole. Quanto al terzo motivo, la Suprema Corte lo ha dichiarato manifestamente inammissibile in quanto chiedeva una rivalutazione di merito delle prove (ricostruzione dei fatti e persuasività degli elementi probatori), rimessa al giudice del merito e non censurabile in sede di legittimità salvo i specifici vizi tassativamente indicati dall'art. 606 c.p.p. Conclude che il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento, in via equitativa, della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice dell'accesso abusivo a sistema informatico; la Corte d'appello ha ritenuto provata la condotta di accesso fraudolento ai sistemi bancari, elemento posto alla base della responsabilità penale.
Norma relativa alla frode informatica. La Corte territoriale ha ritenuto che il bonifico effettuato e il conseguente profitto integrassero il reato previsto da questa fattispecie, in continuazione con l'accesso abusivo.
Norma sul fatto che determina l'applicabilità di benefici (in materia di estinzione/attenuazione della pena) richiamata nella censura del ricorrente; la Corte ha ritenuto corretta l'interpretazione del giudice di merito che negò la sospensione condizionale per motivi concreti e specifici.
Norma che disciplina la sospensione condizionale della pena; la Corte di Cassazione ha ritenuto che la motivazione del diniego da parte della Corte d'appello fosse congrua e logica alla luce della personalità e della precedente condotta dell'imputato.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Norma che elenca i motivi tassativi di ricorso per cassazione relativi alla motivazione. La Corte ha richiamato questo articolo per affermare che le censure meramente integrative o di diverso tenore rispetto ai vizi consentiti sono inammissibili.
Norma che dispone la condanna alle spese del procedimento in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso; applicata per far gravare sul ricorrente le spese processuali.
Sentenza Corte Cost. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione all'istituto della cassa delle ammende: la Corte ha disposto, in via equitativa, il versamento di euro 3.000, ritenendo che il ricorso non fosse stato proposto con 'colpa' che giustificasse diversa valutazione.
Massime di principio
- La sospensione condizionale della pena può essere negata quando il giudice del merito motivi, con riferimento ai criteri previsti dalla legge, la mancanza di una prognosi favorevole: modalità della condotta, precedenti specifici e uso pregresso del beneficio sono elementi rilevanti.
- La Corte di Cassazione non è sede per una rivalutazione del merito probatorio: le doglianze che si risolvono in una diversa lettura delle prove o nella contestazione della persuasività degli elementi probatori sono inammissibili, salvo i vizi tassativamente previsti dall'art. 606 c.p.p.
- Per essere efficace in Cassazione una censura sulla motivazione occorre indicare specifici vizi formali o sostanziali (mancanza assoluta di motivazione, manifesta illogicità, contraddittorietà o omissione di atti probatori rilevanti), non una semplice critica o lettura alternativa.
- La titolarità di un conto sul quale è confluito il profitto di un reato è un elemento fattuale rilevante ma non prova automatica di partecipazione al reato; tuttavia la contestazione di tale valutazione deve muovere da vizi di diritto o da palese contraddittorietà motivazionale per essere esaminata in Cassazione.
- Un ricorso inammissibile può comportare la condanna alle spese processuali e, in casi di grave infondatezza o secondo la valutazione equitativa del giudice, l'irrogazione di un contributo alla cassa delle ammende.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 13140/2026 del 10/04/2026
- Sentenza penale · 10 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 13143/2026 del 10/04/2026
- Sentenza penale · 10 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 13144/2026 del 10/04/2026
- Sentenza penale · 10 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 13145/2026 del 10/04/2026
- Sentenza penale · 10 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 13267/2026 del 10/04/2026
- Sentenza penale · 10 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 13268/2026 del 10/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →