Cassazione Penale, Sentenza n. 36849/2026 del 20/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputati)
La controversia
Due imputati ricorrevano contro la sentenza del 4 novembre 2025 della Corte d’appello di Palermo, che aveva confermato la condanna del Tribunale di Trapani a due anni di reclusione e 1.000 euro di multa ciascuno per furto pluriaggravato di energia elettrica. Secondo l’accusa, dal 2 marzo 2011 al 29 febbraio 2016 gli imputati avevano sottratto energia per 163.208,70 euro mediante una derivazione abusiva interrata dalla rete, destinata ad alimentare un’abitazione e locali commerciali, bypassando il contatore intestato a uno di loro. Con il primo motivo, deducevano vizio di motivazione e travisamento della deposizione del tecnico di E-distribuzione: il teste avrebbe chiarito che l’abitazione era alimentata dal contatore regolare e che la derivazione abusiva serviva esclusivamente il capannone. Contestavano quindi che la titolarità o la disponibilità dell’abitazione dimostrassero la fruizione dell’energia illecita, e lamentavano l’assenza di prova circa l’effettiva disponibilità del capannone, il legame economico o gestionale con esso, la consapevolezza dell’allaccio e il dolo. Per uno degli imputati censuravano inoltre la valorizzazione della sua presenza al controllo e della firma sul verbale, sostenendo che non dimostrassero il concorso nel reato. Con un secondo motivo denunciavano violazione degli artt. 163 e 133 c.p. e vizio di motivazione sul diniego della sospensione condizionale della pena e della non menzione. Con un terzo motivo deducevano l’estinzione per prescrizione: sostenevano che, esclusa l’aggravante dell’art. 625, primo comma, n. 7-bis, c.p., il termine fosse di sette anni e sei mesi e lamentavano una contraddizione tra motivazione e dispositivo della sentenza d’appello.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo motivo. Ha rilevato un travisamento macroscopico e decisivo della deposizione del tecnico: entrambe le decisioni di merito avevano attribuito all’allaccio abusivo l’alimentazione dell’abitazione, mentre il teste, dopo avere chiarito gli esiti delle prove di distacco, aveva dichiarato che l’abitazione era alimentata dal contatore regolare e che l’allaccio illecito serviva soltanto il capannone. Il verbale di verifica, redatto dallo stesso tecnico, non esonerava i giudici dal confrontarsi con i chiarimenti dibattimentali. Venuto meno il collegamento indiziario con l’abitazione, occorre accertare se e in quale misura ciascun imputato avesse la disponibilità del capannone e fruisse consapevolmente dell’energia abusiva; per uno di loro vanno valutati individualmente anche la presenza al controllo e la sottoscrizione del verbale. La censura sulla prescrizione è stata respinta: contestate la destinazione della cosa a pubblico servizio e il danno patrimoniale di rilevante gravità, la cornice applicabile è quella dell’art. 625, secondo comma, c.p.; il termine massimo, calcolato ai sensi degli artt. 157 e 161 c.p. dalla cessazione della condotta del 29 febbraio 2016, è di dodici anni e sei mesi, e l’esclusione della circostanza di cui all’art. 625, primo comma, n. 7-bis, c.p. non modifica il calcolo. Il motivo sui benefici di legge è rimasto assorbito, perché la relativa decisione presuppone il nuovo accertamento sulla responsabilità. La sentenza è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio a un’altra sezione della Corte d’appello di Palermo.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti.
Anche in presenza di doppia conforme il travisamento della prova è deducibile in cassazione quando sia macroscopico e decisivo, oppure quando il giudice d’appello abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice. Il travisamento deve risultare in modo certo ed evidente dall’esame dell’atto specificamente indicato e riguardare una prova idonea, da sola, a mettere in discussione la congruenza logica della decisione.
L'art. 625, secondo comma, cod.pen. commina la reclusione da tre a dieci anni quando concorrano due delle circostanze indicate nel comma precedente, ovvero quando una di esse concorra con altra fra quelle dell'art. 61 cod.pen.
Quando ricorrono due circostanze indicate nel primo comma dell’art. 625 c.p., oppure una di esse insieme a una circostanza dell’art. 61 c.p., si applica la cornice edittale del secondo comma. Nel caso esaminato, la permanenza di due aggravanti rilevanti manteneva tale regime anche dopo l’esclusione di un’ulteriore aggravante.
La cornice edittale è dunque quella del secondo comma, e il termine massimo, computato secondo gli artt. 157 e 161 cod.pen., è di dodici anni e sei mesi dall’cessazione della condotta, collocata al 29 febbraio 2016 (Sez. 4, n. 36797 del 21/12/2020).
Il termine di prescrizione va determinato in relazione alla cornice edittale applicabile al reato aggravato; nella fattispecie, considerate le aggravanti che mantenevano applicabile l’art. 625, secondo comma, c.p., la Corte ha individuato un termine massimo di dodici anni e sei mesi dalla cessazione della condotta.
La cornice edittale è dunque quella del secondo comma, e il termine massimo, computato secondo gli artt. 157 e 161 cod.pen., è di dodici anni e sei mesi dall’cessazione della condotta, collocata al 29 febbraio 2016 (Sez. 4, n. 36797 del 21/12/2020).
Il computo del termine massimo di prescrizione deve essere effettuato secondo la disciplina richiamata dagli artt. 157 e 161 c.p.; nel caso concreto il termine risultava pari a dodici anni e sei mesi dalla cessazione della condotta.
art. 625, primo comma, n. 7-bis, c.p.
L'esclusione della terza circostanza non sposta il calcolo, perché la residua doppia aggravante basta a radicare il regime più severo.
L’esclusione dell’aggravante prevista dall’art. 625, primo comma, n. 7-bis, c.p. non incide sul regime prescrizionale quando restano integrate le condizioni per applicare l’art. 625, secondo comma, c.p.
Massime di principio
- In caso di doppia conforme, il travisamento della prova è deducibile in cassazione quando l’errore sul contenuto della prova risulti macroscopico e immediatamente verificabile mediante il confronto con l’atto specificamente indicato, e la prova sia decisiva; non basta contestare la diversa valutazione del significato di una prova correttamente riportata.
- L’acquisizione di un verbale di verifica non esonera il giudice dal confrontarne il contenuto con i chiarimenti successivamente resi in dibattimento dal suo autore, soprattutto quando verbale e testimonianza riguardino la medesima attività di accertamento.
- La responsabilità per furto di energia può essere affermata anche nei confronti di chi si avvalga consapevolmente di un allaccio abusivo realizzato da terzi, senza necessità che ne sia proprietario o autore materiale; occorre però provare la fruizione dell’energia illecitamente prelevata e individuare su tale base l’interesse alla sottrazione e il suo autore.
- La titolarità o la disponibilità di un’utenza domestica non dimostra la fruizione dell’energia prelevata abusivamente per alimentare una struttura distinta, se risulta che l’abitazione era servita dal contatore regolare. La disponibilità e l’utilizzo della struttura alimentata dall’allaccio devono essere accertati e valutati distintamente per ciascun imputato.
- La prescrizione del furto aggravato va calcolata in base alla cornice edittale applicabile in presenza delle aggravanti effettivamente contestate e ritenute rilevanti; l’esclusione di una circostanza non modifica il termine quando le aggravanti residue mantengono applicabile il regime più severo.
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