Cassazione Penale, Sentenza n. 27733/2023 del 26/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bologna che aveva rigettato la sua opposizione al decreto di espulsione del 16/03/2022. I punti principali sono due: 1) la mancata e/o insufficiente motivazione per omesso esame di una memoria difensiva inviata il 15/09/2022 (vieta ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen.), nella quale si richiamava una pronuncia della Corte di cassazione per sostenere che l'espulsione è inibita se lo straniero è privo di passaporto; 2) la presunta mancata identificazione certa dell'espulso, dovuta alla presenza negli atti di plurime e distinte generalità e alla mancanza di documenti di identità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso ammissibile ma lo ha integralmente rigettato per infondatezza. Ha ritenuto che l'atto del 15/09/2022 fosse una memoria che approfondiva questioni già prospettate e non un motivo nuovo decisivo, per cui l'omesso esame non integrava nullità. Sul merito, la Corte ha confermato che l'identificazione è stata raggiunta attraverso l'assegnazione di un unico Codice Unico Identificativo (C.U.I.) in funzione dei rilievi fotodattiloscopici: ciò garantisce l'identità fisica anche se le generalità sono discordanti. Quanto al possesso del passaporto, la Corte ha chiarito che l'art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 non richiede il possesso del documento per adottare il decreto di espulsione nei confronti di soggetti identificati e detenuti; la mancanza di documenti rileva solo sull'esecuzione (sospensione fino all'acquisizione dei documenti di viaggio ai sensi del comma 7). La sentenza della Corte citata dal ricorrente (n. 15881/2022) riguarda l'art. 16, comma 1, e non è applicabile al caso. Ricorso rigettato e ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
Prevede l'obbligo di espulsione dello straniero identificato e detenuto se ricorrono le condizioni dell'art. 13 comma 2; non impone il possesso del passaporto come condizione per l'adozione del decreto di espulsione.
art. 16, commi 6 e 7, d.lgs. n. 286/1998
Comma 6: la direzione dell'istituto trasmette gli atti utili al magistrato salvo che il questore comunichi l'impossibilità di identificare lo straniero. Comma 7: l'esecuzione dell'espulsione può essere sospesa fino all'acquisizione dei documenti di viaggio necessari; la mancanza di documenti incide sull'esecuzione, non sull'adozione.
art. 16, comma 1, d.lgs. n. 286/1998
Riguarda l'espulsione quale possibile sanzione sostitutiva ad opera del giudice della cognizione; la disciplina e le cause ostative sono diverse da quelle del comma 5 e possono rendere rilevante la mancanza del passaporto nel caso di applicazione di quella fattispecie.
art. 13, comma 2 e comma 4-bis, d.lgs. n. 286/1998
Art. 13 comma 2 elenca le situazioni previste per le misure relative agli stranieri; il comma 4-bis (richiamato in relazione ad altre fattispecie) disciplina casi in cui la mancanza di documenti può essere ostativa in specifiche ipotesi (es. sanzione sostitutiva).
art. 14, comma 1, d.lgs. n. 286/1998
Contiene cause ostative rilevanti per l'espulsione nella diversa procedura dell'art. 16 comma 1; non è richiamato nel comma 5 e quindi non vincola l'espulsione obbligatoria prevista da quest'ultimo.
Individua altre cause ostative all'espulsione (es. motivi umanitari) che, se presenti, impedirebbero l'adozione del provvedimento; nel caso di specie non sono state invocate.
La previsione dei rilievi fotodattiloscopici consente l'identificazione certa della persona tramite impronte digitali; la Corte ha ritenuto che tali rilievi, con l'assegnazione del C.U.I., comprovano l'identità fisica del soggetto anche in presenza di generalità divergenti.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Norma sulla motivazione delle sentenze di merito impugnate in cassazione; il ricorrente aveva invocato la violazione per omesso esame della memoria, ma la Corte ha ritenuto la censura infondata perché la memoria non conteneva censure autonome e decisive.
art. 309, comma 6, cod. proc. pen.
Riferimento alla materia dei motivi e deduzioni nel procedimento di riesame; la Corte ricorda che le memorie difensive che non introducono censure nuove e decisive non producono nullità se omesse.
Massime di principio
- Una memoria difensiva inviata prima dell'udienza che approfondisce questioni già indicate nell'atto iniziale non costituisce automaticamente un motivo nuovo: l'omesso esame determina nullità solo se la memoria contiene censure autonome, inedite e decisive.
- Per l'adozione del decreto di espulsione ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. 286/1998, non è richiesto il possesso del passaporto: è sufficiente l'identificazione certa del soggetto (ad es. tramite rilievi fotodattiloscopici e assegnazione del C.U.I.).
- La mancanza di documenti di identità o del passaporto incide principalmente sull'esecuzione dell'espulsione (sospensione fino all'acquisizione dei documenti di viaggio), non sull'adozione del provvedimento quando l'identità è accertata.
- L'identificazione tramite impronte digitali (art. 349 c.p.p.) costituisce mezzo certo per correlare la persona fisica al provvedimento e può sanare discrepanze nelle generalità fornite.
- Va distinta l'espulsione disposta ai sensi dell'art. 16, comma 1 (sanzione sostitutiva facoltativa del giudice, per la quale la mancanza di documenti può essere causa ostativa) dall'espulsione obbligatoria ai sensi del comma 5 (rivolta al detenuto identificato), con effetti e limiti normativi diversi.
- Questioni relative alla eseguibilità pratica del decreto (difficoltà operative per l'espulsione) attengono a fasi successive e competenze diverse e non sono in genere appellabili davanti alla Corte di cassazione come vizio di legittimità del decreto stesso.
- Prassi consigliata: inserire sin dall'opposizione le censure relative all'identificazione e alla mancanza di documenti e documentare i rilievi dattiloscopici o l'assenza degli stessi; se si intende sollevare novità decisive, assicurarne tempestiva e chiara formulazione affinché il giudice ne dia conto.
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