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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20846/2025 del 04/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato l'unico motivo. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice di appello)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza della Corte di appello che aveva dichiarato inammissibile il suo appello avverso la sentenza del Tribunale di Pescara di condanna per bancarotta fraudolenta. L'unico motivo deduceva inosservanza di norme processuali, con riferimento all'art. 581, comma 1-ter, c.p.p., agli artt. 24 e 111 Cost. e all'art. 6 CEDU, sostenendo in sostanza l'illegittimità o l'erroneità della declaratoria di inammissibilità. La Corte ha però rilevato che, trattandosi di impugnazione depositata il 25 aprile 2024, era ancora applicabile la disciplina previgente; secondo tale disciplina, a pena di inammissibilità, l'atto di impugnazione doveva essere corredato dalla dichiarazione o elezione di domicilio sottoscritta dall'imputato ai fini della notificazione del decreto di citazione. Nel caso concreto tale allegazione mancava, e la mera indicazione della residenza nella procura speciale non era equiparabile a una dichiarazione di domicilio espressa e specifica.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-ter, c.p.p.

    è sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione

    La previsione, pur abrogata dalla l. n. 114/2024, continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte fino al 24 agosto 2024; per le impugnazioni soggette alla precedente disciplina, l'allegazione della dichiarazione o elezione di domicilio era richiesta a pena di inammissibilità.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla difesa a sostegno della doglianza processuale; la Corte non ne ravvisa violazione.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dalla difesa a sostegno della doglianza processuale; la Corte non ne ravvisa violazione.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato dalla difesa a sostegno della doglianza processuale; la Corte non ne ravvisa violazione.

  • art. 216, comma 1, nn. 1 e 2, R.D. 267/1942

    Norma incriminatrice richiamata per qualificare il reato di bancarotta fraudolenta contestato e oggetto della condanna di merito.

  • art. 219, comma 2, n. 1, R.D. 267/1942

    Norma aggravatrice/rilevante ai fini della qualificazione del fatto di bancarotta fraudolenta oggetto della condanna di merito.

  • art. 223 R.D. 267/1942

    Norma richiamata nella descrizione del reato di bancarotta fraudolenta contestato.

  • art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.

    Abrogato dalla l. n. 114/2024, ma applicabile alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024 secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite richiamate dalla Corte.

  • legge 9 agosto 2024, n. 114

    Ha abrogato l'art. 581, comma 1-ter, c.p.p., ma senza incidere sulle impugnazioni già proposte entro il 24 agosto 2024.

Massime di principio

  • La disciplina processuale sull'allegazione della dichiarazione o elezione di domicilio all'atto di impugnazione, quando prevista a pena di inammissibilità, continua a governare le impugnazioni proposte nel periodo di vigenza della norma, anche se la disposizione è successivamente abrogata.
  • Ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione, la mera indicazione della residenza nell'atto o nella procura non equivale a dichiarazione o elezione di domicilio, occorrendo un'indicazione espressa e specifica del domicilio processuale.
  • Quando l'atto di impugnazione non rispetta un requisito formale espressamente sanzionato con l'inammissibilità, il vizio non può essere superato mediante deduzioni di principio su diritti di difesa o sul giusto processo, ove la regola applicata sia chiaramente confermata dalla giurisprudenza di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniBancarotta fraudolenta
RamiProcesso penaleReati fallimentari
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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