Cassazione Civile, Ordinanza n. 23667/2022 del 28/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dalla vendita, con rogito del 9 novembre 2007, di vari terreni in agro di Tarquinia a favore di una società. L'Agenzia delle entrate ha rettificato i valori dichiarati negli atti, attribuendo un valore maggiore in ragione della presunta edificabilità dell'area e della cubatura teoricamente realizzabile; su tale base ha poi emesso avvisi di accertamento per plusvalenza. I contribuenti hanno impugnato gli atti e la lite ha avuto un percorso processuale articolato: primo e secondo grado favorevoli ai contribuenti sulla rettifica da imposta di registro, successiva vicenda di impugnazione e annullamento in autotutela parziale degli avvisi. Nel ricorso per cassazione i contribuenti hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 58, 67 e 68 del TUIR e degli artt. 43, 51 e 52 del d.P.R. n. 131/1986, sostenendo che ai fini della plusvalenza non potesse essere utilizzato il maggior valore accertato ai fini dell'imposta di registro, anche alla luce dell'art. 5, comma 3, d.lgs. n. 147/2015; 2) violazione degli artt. 43, comma 1, 51 e 52 del d.P.R. n. 131/1986 e vizio motivazionale, perché la CTR avrebbe affermato apoditticamente che la vendita era avvenuta a un prezzo circa dimezzato rispetto al valore di mercato, circostanza che invece era contestata.
La decisione
La Corte ha rilevato che, nel corso del giudizio di legittimità, è intervenuto un annullamento parziale in autotutela degli avvisi di accertamento nella parte riferita al maggior valore accertato ai fini dell'imposta di registro; tale parte era inoltre già coperta da giudicato per effetto della precedente decisione di legittimità che aveva reso definitivo l'annullamento del criterio di rettifica fondato sull'imposta di registro. Quanto alla residua pretesa relativa alla plusvalenza sul valore dichiarato, la Corte ha osservato che su di essa i contribuenti avevano prestato acquiescenza chiedendo la conferma della decisione di primo grado, con conseguente formazione del giudicato anche su tale capo. Ne è conseguita la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Nessuna statuizione sulle spese, poiché l'Agenzia non si era ritualmente costituita nel termine.
Norme richiamate
artt. 58, 67 e 68 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamati dai ricorrenti per sostenere che il maggior valore accertato ai fini dell'imposta di registro non potesse essere automaticamente utilizzato per determinare la plusvalenza imponibile.
art. 5, comma 3, d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147
Richiamato come novella interpretativa invocata a sostegno della tesi difensiva dei contribuenti.
artt. 43, 51 e 52 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Richiamati dai ricorrenti per contestare l'uso, in materia di plusvalenza, dei criteri di rettifica propri dell'imposta di registro.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Base del primo motivo per dedurre violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Base del secondo motivo per dedurre omesso/insufficiente esame e motivazione su fatti decisivi.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione interviene con un annullamento parziale in autotutela dell'atto impositivo, il giudizio di cassazione può definirsi con cessazione della materia del contendere se viene meno l'oggetto della pretesa contestata.
- Se una specifica questione impositiva è già coperta da giudicato, non può più costituire oggetto di utile controversia nel successivo grado di giudizio.
- L'acquiescenza della parte a un capo della decisione di merito comporta il consolidarsi di quel capo e può escludere l'interesse a coltivare l'impugnazione su quella parte della pretesa.
- L'assenza di contestazione di un fatto sopravvenuto rilevante, come l'annullamento parziale dell'atto, può essere valorizzata ai fini della declaratoria di cessazione della materia del contendere.
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