Sentenza del 27/09/2023 n. 2867 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Avviso di liquidazione per imposte di successione (ipotecaria, catastale, bollo) dopo il decesso di xxx e la nomina del curatore dell'eredità giacente. Il curatore ha impugnato sostenendo che non sono dovute imposte perché non esistono eredi (l'asse è indicato negativo per circa €217.000), il curatore svolge solo attività di amministrazione senza possesso dei beni e quindi manca il presupposto impositivo. L'Ufficio invece sostiene che i curatori dell'eredità giacente sono immessi nel possesso temporaneo dei beni, sono obbligati a presentare la dichiarazione di successione e risultano responsabili (anche solidalmente) del pagamento delle imposte entro il limite del valore dei beni posseduti.
La decisione
La Corte Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Ufficio e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che il curatore dell'eredità giacente sia al massimo detentore per fini amministrativi e dichiarativi e non possessore dei beni; pertanto manca il presupposto impositivo diretto. Inoltre l'art.36 TUS, pur prevedendo responsabilità solidale dei soggetti obbligati alla dichiarazione, presuppone l'esistenza di un obbligato principale (gli eredi o chiamati all'eredità), condizione assente nel caso in esame (l'eredità è devoluta allo Stato e l'asse è negativo). Anche aderendo alla ricostruzione dell'Ufficio, non può pretendersi imposta dato il valore negativo dell'asse. L'Ufficio è condannato alle spese in questa sede per €1.202 oltre 15% forfettario.
Norme richiamate
D.Lgs. 31.10.1990, n.346 (TUS) - art.5
Stabilisce che i soggetti passivi dell'imposta di successione sono gli eredi; quindi l'imposta si fonda sulla qualità di erede e non sul mero ruolo di amministratore o curatore.
D.Lgs. 31.10.1990, n.346 (TUS) - art.28, comma 2
Individua gli obbligati alla presentazione della dichiarazione di successione, includendo i curatori dell'eredità giacente; ciò obbliga il curatore ad adempiere agli obblighi dichiarativi anche se non è soggetto passivo principale.
D.Lgs. 31.10.1990, n.346 (TUS) - art.36
"Fino a quando l'eredità non sia stata accettata, o non sia stata accettata da tutti i chiamati, i chiamati all'eredità, o quelli che non hanno ancora accettato, e gli altri soggetti obbligati alla dichiarazione della successione, esclusi i legatari, rispondono solidalmente dell'imposta nel limite del valore dei beni ereditari rispettivamente posseduti"
Prevede una responsabilità solidale dei soggetti obbligati alla dichiarazione, ma tale responsabilità è subordinata all'esistenza di un obbligato principale (gli eredi o i chiamati) e limita la responsabilità al valore dei beni effettivamente posseduti.
Risposta a interpello n.587 del 15.09.2021 (Agenzia delle Entrate)
L'Amministrazione ha ritenuto che il curatore sia obbligato a versare l'imposta nei limiti del valore dei beni ereditari posseduti; conferma la tesi dell'Ufficio ma con il limite patrimoniale previsto dall'art.36.
Art.118 disp. att. c.p.c. (motivazione concisa)
Richiamato dalla Corte per giustificare che non tutte le questioni sollevate vanno analiticamente esaminate se non rilevanti per la decisione: la motivazione può essere concisa purché affronti i punti essenziali.
Massime di principio
- La soggettività passiva dell'imposta di successione è legata alla qualità di erede; il curatore dell'eredità giacente è obbligato dichiarativamente ma non necessariamente soggetto passivo principale.
- L'art.36 TUS introduce una responsabilità solidale degli obbligati alla dichiarazione solo entro il limite del valore dei beni posseduti e presuppone l'esistenza di eredi o chiamati; se tali soggetti non esistono (es. devoluzione allo Stato) la pretesa tributaria è difficilmente sostenibile.
- Il curatore che esercita funzioni di mera amministrazione e detenzione finalizzata all'amministrazione non va automaticamente considerato possessore ai fini tributari: va valutata la reale titolarità del possesso e l'effettiva ricchezza trasferita a vantaggio del curatore.
- Se l'asse ereditario risulta negativo, anche ammessa una responsabilità limitata del curatore, non può esigersi imposta oltre il valore patrimoniale (che in negativo esclude pagamento).
- In situazioni dubbie è utile produrre documentazione che dimostri l'assenza di chiamati all'eredità, la devoluzione allo Stato e la consistenza patrimoniale negativa; la giurisprudenza di merito è però contrastata, quindi valutare il rischio di appello dell'Amministrazione e, se necessario, ricorrere a gradi successivi.
- La posizione dell'Amministrazione (interpelli) può riconoscere la responsabilità limitata del curatore al valore dei beni: in mancanza di beni o con valore negativo la pretesa non trova concreta capienza.
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