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Sentenza

Sentenza del 26/09/2023 n. 551 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova

Imposta di registro - cartolarizzazione crediti in sofferenza - alternatività Iva/Registro - sentenza di condanna all'adempimento - irrilevanza ai fini Iva - imposta proporzionale

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Imposta di registro liquidata in misura proporzionale su decreto ingiuntivo ottenuto dal cessionario per un credito derivante da operazione di cartolarizzazione. B F spa sosteneva che il credito, pur 'in campo IVA seppur esente', avrebbe dovuto essere assoggettato all'imposta fissa per il principio di alternatività IVA/Registro (nota II art.8 Tariffa), non a imposta proporzionale.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale di Genova ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto sufficiente la motivazione formale dell'avviso di liquidazione (art.54, comma 5, DPR 131/1986) e ha applicato l'imposta di registro in misura proporzionale sul decreto ingiuntivo, richiamando l'orientamento della Cassazione (tra cui Cass. n.15203/2021 e Cass. n.4802/2011) secondo cui la sentenza o il decreto di condanna all'adempimento pronunciato in favore del cessionario non concerne il corrispettivo soggetto a IVA e, quindi, non opera l'alternatività IVA/Registro; conseguente condanna di B F spa alle spese di lite.

Norme richiamate

  • D.P.R. 131/1986, art. 54, comma 5

    nell'avviso devono essere indicati gli estremi dell'atto da registrare ... e la somma da pagare

    Gli avvisi di liquidazione non richiedono una motivazione estesa: è sufficiente l'indicazione degli estremi dell'atto e della somma, per cui il difetto di motivazione contestato dal contribuente è infondato.

  • D.P.R. 131/1986, art. 40

    Norma del T.U. registro richiamata tra i riferimenti; contestualizza le regole in materia di imposta di registro e registrazioni.

  • Tariffa allegata al T.U. Registro, art. 8, Nota II

    l'imposta di registro si applica in misura fissa alle operazioni soggette ad IVA (principio di alternatività IVA/Registro)

    La nota II stabilisce il principio di alternatività secondo cui per alcune operazioni soggette a IVA l'imposta di registro è dovuta in misura fissa; tuttavia tale alternatività opera solo se l'atto riguarda il corrispettivo soggetto ad IVA.

  • Cass. ord. n.15203/2021

    Orientamento della Corte di Cassazione secondo cui la sentenza/decreto di condanna all'adempimento, emessa in favore del cessionario di un credito, è assoggettata all'imposta di registro in misura proporzionale quando il provvedimento non incide sul corrispettivo soggetto a IVA; cioè l'alternatività non opera.

  • Cass. n.4802/2011

    Precedente giurisprudenziale che conferma che la pronuncia di condanna all'adempimento in favore del cessionario è soggetta a imposta proporzionale quando non concerne il corrispettivo imponibile ai fini IVA.

Massime di principio

  • La alternatività IVA/Registro (imposta fissa vs IVA) opera solo se l'atto che si registra attiene al corrispettivo soggetto ad IVA; un titolo esecutivo/decreto ingiuntivo per adempimento non necessariamente incide sul corrispettivo IVA e quindi spesso è soggetto a imposta proporzionale.
  • In ipotesi di cessione di crediti (anche da cartolarizzazione), se il documento che si registra è una sentenza o decreto di condanna all'adempimento rilasciato al cessionario, la giurisprudenza tende a considerare l'atto soggetto a imposta proporzionale, salvo che dall'atto emerga chiaramente che esso documenti il corrispettivo imponibile IVA.
  • Nelle impugnazioni di avvisi di liquidazione, la contestazione del difetto di motivazione è debole quando l'avviso riporta gli estremi dell'atto e la somma dovuta, perché l'art.54, comma 5, DPR 131/1986 richiede motivazione minima.
  • Per difendere la qualificazione come imposta fissa (alternatività), è necessario dimostrare che l'atto registrato documenti direttamente il corrispettivo di un'operazione soggetta ad IVA; in mancanza di evidenze testuali nell'atto processuale, la classificazione proporzionale è favorita.
  • In controversie simili è utile richiamare la giurisprudenza della Cassazione (es. n.15203/2021, n.4802/2011) che sostiene l'assoggettamento proporzionale dei titoli di condanna all'adempimento nei casi descritti.

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