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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18302/2023 del 03/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza che ha rigettato la richiesta di revoca della misura cautelare dell'obbligo di dimora nel Comune di Pagani, applicata in relazione al reato previsto dall'art.73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (fatto del 27/03/2021). Il ricorrente deduce inosservanza ed erronea applicazione di norme processuali in relazione all'art.275, comma 1‑bis e comma 2, cod.proc.pen., nonchè carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione: in particolare si censura che il Tribunale abbia riconosciuto la rilevanza della sentenza di condanna sopravvenuta ma poi non l'abbia effettivamente valorizzata nella valutazione della persistenza delle esigenze cautelari, omettendo di considerare adeguatamente elementi sopravvenuti quali il tempo trascorso dall'applicazione della misura, il comportamento processuale collaborativo, il rispetto delle prescrizioni e il reinserimento lavorativo.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le doglianze sulla presunta contraddittorietà della motivazione: il Tribunale aveva correttamente considerato la sentenza di condanna come elemento sopravvenuto ai sensi dell'art.275, comma 1‑bis, cod.proc.pen., ma ha valutato che, alla luce del quadro indiziario e della situazione di giudicato cautelare, gli altri elementi prodotti (decorso del tempo, rispetto delle prescrizioni, reinserimento lavorativo, entità della pena e concessione delle attenuanti generiche) non erano idonei a far venire meno le esigenze cautelari né a rendere sproporzionata la misura dell'obbligo di dimora. Ha altresì ritenuto irrilevante, nel caso concreto, l'entrata in vigore del d.lgs. 10/10/2022, n.150 in riferimento all'applicabilità di misure alternative, e ha confermato la legittimità della valutazione di proporzionalità e adeguatezza svolta dal Tribunale. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art.616 cod.proc.pen.

Norme richiamate

  • art.73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (T.U. stupefacenti)

    Norma sostanziale del reato per il quale l'imputato è stato condannato; la condanna per tale reato ha costituito il presupposto della misura cautelare e del successivo esame della sua persistenza.

  • art.310 cod.proc.pen.

    Norma procedurale che disciplina l'impugnazione avanti al Tribunale della libertà; richiamata per indicare il rito con cui è stato deciso l'appello sulla revoca della misura.

  • art.275, comma 1‑bis cod.proc.pen.

    Attribuisce alla sentenza di condanna sopravvenuta valenza di elemento nuovo da valutare, insieme alle modalità del fatto e ad altri elementi sopravvenuti, ai fini della rinnovata valutazione delle esigenze cautelari; la Corte ha confermato che la sentenza va considerata ma non determina automaticamente la revoca della misura se il quadro indiziario rimane tale da giustificarla.

  • art.275, comma 2 cod.proc.pen.

    Imposta che, nel giudizio di proporzionalità, si deve tenere conto anche dell'entità della sanzione che è stata o che si ritiene possa essere irrogata; la Corte ha ritenuto che la concreta entità della pena e la concessione di attenuanti generiche non fossero, nel caso concreto, sufficienti ad eliminare le esigenze cautelari.

  • art.299 cod.proc.pen.

    Richiama il principio di adeguatezza e proporzionalità delle misure cautelari; utilizzato per sottolineare l'obbligo di rivalutare la misura in sede di revoca, valutando la congruità rispetto al nuovo assetto processuale e sanzionatorio.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150

    Riforma che introduce l'istituto del lavoro di pubblica utilità in sostituzione di pene detentive non superiori a tre anni; il Tribunale e la Corte hanno ritenuto che, nel caso concreto, tale novità normativa non incidesse in modo tale da rendere inevitabile la revoca della misura cautelare.

  • art.606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod.proc.pen.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di norme processuali e carenze di motivazione); richiamate in quanto basi formali del ricorso del difensore, che però la Corte ha ritenuto infondato.

  • art.616 cod.proc.pen.

    Disciplina la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata con condanna del ricorrente al pagamento delle spese.

Massime di principio

  • La pronuncia di condanna sopravvenuta costituisce un 'elemento nuovo' da valutare (art.275, comma 1‑bis c.p.p.), ma non determina automaticamente la revoca di una misura cautelare: va considerata insieme al complessivo quadro indiziario e alle modalità del fatto.
  • L'entità della pena inflitta e la concessione di attenuanti generiche sono rilevanti soprattutto per il trattamento sanzionatorio e non necessariamente idonee, da sole, a dimostrare l'assenza di pericolo di reiterazione o l'iniquità della misura cautelare.
  • Il mero decorso del tempo e il rispetto delle prescrizioni cautelari, se non accompagnati da fatti concreti che incidano sul quadro indiziario, possono non avere sufficiente rilevanza per ottenere la revoca di misure restrittive.
  • Novità legislative che introducono misure alternative alla detenzione (es. d.lgs. n.150/2022) non producono automaticamente effetti sui provvedimenti cautelari in essere; occorre valutare la loro effettiva incidenza sulla prospettiva sanzionatoria del caso specifico.
  • Per ottenere la revoca di una misura cautelare dopo la condanna sopravvenuta è necessario dimostrare che gli elementi nuovi abbiano modificato in modo concreto il quadro indiziario o cautelare (es.: assenza di pericolo di reiterazione, insussistenza degli elementi che giustificavano la misura), non limitandosi a valutazioni meramente favorevoli sul piano sanzionatorio.

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