Cassazione Penale, Sentenza n. 2764/2024 del 22/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la modifica del luogo di esecuzione degli arresti domiciliari, autorizzando il trasferimento dalla comunità "Un popolo in cammino" alla propria abitazione in Spagna. Sosteneva la piena applicabilità del d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 36 (recante il reciproco riconoscimento delle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare) anche agli arresti domiciliari, richiamando precedente giurisprudenziale. Inoltre censurava la valutazione probatoria del Tribunale in relazione all'inizio del trasporto dello stupefacente e contestava la mancata motivazione in ordine all'attualità delle esigenze cautelari, allegando una relazione favorevole della comunità ove era ristretto.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha affermato come principio di diritto che la misura cautelare degli arresti domiciliari non rientra nell'ambito di applicazione del d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 36, il quale disciplina esclusivamente le misure cautelari non detentive. La Corte ha motivato la decisione richiamando il quadro normativo (equiparazione processuale tra arresti domiciliari e custodia in carcere, la lettera dell'art. 4 del d.lgs. 36/2016, la decisione quadro 2009/829/GAI e la disciplina del mandato di arresto europeo) e logiche sistematiche volte a evitare sovrapposizioni con la procedura di consegna tramite mandato di arresto europeo; di conseguenza veniva meno il presupposto per trasferire l'esecuzione degli arresti domiciliari nella residenza in Spagna del ricorrente.
Norme richiamate
d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 36
Il decreto si applica alle misure cautelari non detentive (es. obbligo di rimanere in un "luogo determinato") e secondo la Corte non ricomprende gli arresti domiciliari, che sono misura detentiva.
Decisione Quadro 2009/829/GAI del Consiglio (23 ottobre 2009)
Considerando n.5; art.8, lett. c); art.15, par.1, lett. h)
La decisione quadro contempla le "misure alternative alla detenzione cautelare" e parla di obbligo di rimanere in un "luogo determinato"; la Corte ritiene che tale nozione non comprenda gli arresti domiciliari e che la decisione sia coordinabile con la disciplina del mandato di arresto europeo.
art. 284, comma 5, cod. proc. pen.
Prevede l'equiparazione degli arresti domiciliari alla custodia in carcere, giustificando la natura detentiva degli arresti domiciliari nel sistema processuale italiano.
art. 385, comma terzo, cod. pen.
Conferma identità di regime sanzionatorio in materia di evasione, a sostegno dell'equiparazione tra arresti domiciliari e custodia in carcere.
Disciplina l'obbligo di dimora (permanenza in "luogo determinato" come ambito territoriale ampio), che è ritenuto dalla Corte più coerente con la nozione usata nel d.lgs. 36/2016 rispetto agli arresti domiciliari.
Legge 22 aprile 2005, n. 69 (mandato di arresto europeo)
La disciplina del mandato di arresto europeo regola la consegna per l'esecuzione di misure restrittive come la custodia cautelare e gli arresti domiciliari: secondo la Corte il mandato di arresto è lo strumento pertinente quando è necessaria la consegna per sottoporre all'esecuzione soggetti residenti all'estero, evitando sovrapposizioni con il d.lgs. 36/2016.
Massime di principio
- Gli arresti domiciliari hanno natura detentiva nel diritto italiano e, pertanto, non rientrano nell'ambito applicativo del d.lgs. 15/2/2016, n.36 che disciplina il reciproco riconoscimento all'estero delle misure cautelari non detentive.
- Se l'autorità intende che l'esecuzione di una misura che limita la libertà personale sia svolta in altro Stato membro (quando si tratta di arresti domiciliari o custodia), la via corretta è la procedura del mandato di arresto europeo/consapevole consegna, non l'applicazione del regime del d.lgs. 36/2016.
- La mera residenza all'estero non legittima automaticamente l'esecuzione degli arresti domiciliari nello Stato di residenza: occorre preliminarmente verificare la sussistenza di uno strumento giuridico che consenta l'esecuzione e, se necessario, procedere con la consegna tramite mandato di arresto.
- L'assenza di un domicilio idoneo per l'esecuzione degli arresti domiciliari è un ostacolo rilevante anche per cittadini nazionali; il ricorrente deve provare la concreta disponibilità di un luogo idoneo, altrimenti il giudice può legittimamente applicare una misura più afflittiva (es. custodia cautelare).
- Per le misure non detentive (es. obbligo di dimora, divieti di frequentare luoghi, obblighi di comparizione) è possibile il riconoscimento/esecuzione nello Stato membro di residenza ai sensi del d.lgs. 36/2016; pertanto, in situazioni analoghe valutare quale figura cautelare sia effettivamente applicabile prima di chiedere esecuzione all'estero.
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