Cassazione Civile, Ordinanza n. 07291/2023 del 13/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia riguardava un fondo rustico formalmente intestato alla dante causa delle resistenti. I ricorrenti avevano promosso inizialmente un giudizio per ottenere l'accertamento dell'usucapione speciale ex art. 1159-bis c.c., assumendo di possedere il fondo da molti anni. La domanda era stata prima accolta in sede monocratica, poi opposta dagli eredi della proprietaria formale, che avevano dedotto un rapporto agrario di colonia parziaria. Il giudizio era stato riassunto davanti al Tribunale in sezione specializzata agraria, che aveva accolto l'opposizione e rigettato la domanda di usucapione; la Corte d'appello aveva confermato. In Cassazione i ricorrenti hanno proposto otto motivi: 1) nullità/difetto di motivazione per omessa indicazione di parti contumaci rinuncianti e per asserita diversità del collegio tra udienza e decisione; 2) violazione di legge e omessa pronuncia sul possesso utile all'usucapione, sostenendo l'interversione del possesso dagli anni '40 e l'inefficacia/tardività dell'opposizione della proprietaria; 3) violazione dell'art. 38 c.p.c., contestando la competenza della sezione specializzata agraria perché si tratterebbe solo di usucapione di fondo rustico; 4) violazione della disciplina sulla conciliazione agraria, per asserita improcedibilità della domanda avversaria e tardivo deposito della prova della conciliazione; 5) violazione dell'art. 163 c.p.c., sostenendo che l'atto della controparte fosse una semplice memoria e non un autonomo atto introduttivo; 6) violazione dell'art. 2165 c.c., lamentando che non fosse stato provato né la durata né la rinnovazione del contratto e che, quindi, non gravasse sui ricorrenti l'onere di eccepirne l'estinzione; 7) violazione dell'art. 246 c.p.c., perché il Tribunale avrebbe ammesso a testimoniare un procuratore della parte; 8) violazione degli artt. 132 e 91 c.p.c. per mancata compensazione delle spese nonostante una pretesa soccombenza reciproca.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato o inammissibile ciascun motivo: ha escluso la nullità della sentenza per l'omessa indicazione di parti rinuncianti, trattandosi al più di errore materiale non idoneo a generare incertezza sui destinatari della decisione; ha dichiarato inammissibili le doglianze che miravano a sovvertire gli accertamenti di fatto compiuti nei gradi di merito (interversione del possesso, opposizione, proroga tacita del rapporto agrario, attendibilità della prova testimoniale); ha confermato la competenza della sezione specializzata agraria perché la domanda di usucapione si intrecciava con l'allegazione di un contratto di colonia; ha ritenuto non decisiva la contestazione sulla conciliazione, essendo stato accertato che il tentativo era stato tempestivamente eseguito; ha ritenuto nuova o comunque non colta la ratio della decisione impugnata la censura sull'atto introduttivo; ha ritenuto infondate le doglianze sulle spese, non essendovi stata soccombenza reciproca in appello. Ha inoltre escluso i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c., e ha respinto la richiesta di raddoppio del contributo unificato per la natura agraria della controversia.
Norme richiamate
Richiamato come base della domanda di usucapione speciale di piccola proprietà rurale; la Corte non ne ha accolto l'applicazione perché ha ritenuto decisivo l'accertamento del rapporto agrario incompatibile con l'usucapione.
L'omessa indicazione di alcune parti in sentenza comporta nullità solo se genera incertezza sui destinatari della decisione; altrimenti integra mero errore materiale.
La competenza della sezione specializzata agraria è corretta quando la domanda di usucapione richiede l'accertamento di un rapporto agrario dedotto dalla controparte.
art. 11 L. 150/2011
La procedibilità della controversia agraria è salva se il tentativo di conciliazione risulta tempestivamente effettuato e documentato.
La censura è stata dichiarata inammissibile perché non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata e introduceva una questione nuova.
La Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza perché si risolveva in una contestazione di fatto sull'avvenuta proroga tacita del rapporto, già accertata nei gradi di merito.
Il procuratore sostanziale della parte è stato ritenuto capace di testimoniare; l'eventuale vicinanza alla parte incide al più sulla valutazione dell'attendibilità, non sull'ammissibilità della prova.
Le spese seguono la soccombenza effettiva; in assenza di soccombenza reciproca non vi era obbligo di compensazione.
La domanda di condanna per lite temeraria è stata respinta perché non dimostrato un danno da lite e perché le questioni prospettate non erano pretestuose.
Massime di principio
- L'omessa o inesatta indicazione di una parte nell'intestazione della sentenza non determina nullità se, dal contesto del provvedimento e dagli atti di causa, il destinatario della decisione sia comunque inequivocabilmente individuabile; in tal caso l'irregolarità è un mero errore materiale.
- Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella richiesta di una nuova ricostruzione del fatto quando la sentenza impugnata ha già compiuto un accertamento di merito sorretto da motivazione non illogica.
- La competenza della sezione specializzata agraria può sussistere anche in una controversia formalmente diretta all'usucapione di un fondo rustico, se la decisione dipende dall'accertamento di un rapporto agrario allegato dalla controparte.
- Il tentativo di conciliazione previsto per le controversie agrarie è idoneo a salvare la procedibilità quando risulti tempestivamente eseguito nei confronti delle parti processuali esistenti al momento dell'instaurazione della procedura.
- Ai fini della competenza a testimoniare ex art. 246 c.p.c., il procuratore sostanziale della parte non è di per sé incapace, dovendosi distinguere tra incapacità a testimoniare e minor attendibilità della deposizione.
- Le spese processuali seguono la soccombenza effettiva e non quella ipotetica; la compensazione richiede una reale soccombenza reciproca o i presupposti legali per derogare al principio generale.
- La condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. richiede la dimostrazione di un danno e/o la ricorrenza di una lite connotata da temerarietà, non desumibile automaticamente dalla mera soccombenza.
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