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Sentenza

Sentenza del 08/01/2018 n. 66 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Processo tributario - Documentazione - prodotta in copia - disconoscimento delle copie degli atti - genericità - Esclusione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha disconosciuto genericamente uno o più documenti prodotti in copia, senza indicare in modo chiaro e specifico le ragioni per cui le copie non sarebbero conformi agli originali. La questione riguardava l'efficacia probatoria delle copie nel processo tributario e la differenza tra il disconoscimento di una copia fotostatica ai sensi dell'art. 2719 c.c. e il disconoscimento di una scrittura privata ai sensi degli artt. 214 e 215 c.p.c.

La decisione

La contestazione generica è stata ritenuta insufficiente. Nel processo tributario le copie prodotte hanno, in linea generale, la stessa efficacia probatoria dell'originale. Il disconoscimento della copia fotostatica non produce automaticamente gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata: anche dopo una contestazione ai sensi dell'art. 2719 c.c., il giudice può accertare la conformità della copia all'originale mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Pertanto, la copia può essere utilizzata se la contestazione non è specifica o se la sua conformità viene comunque dimostrata.

Norme richiamate

  • Art. 2712 del codice civile

    Disciplina l'efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche, fotografiche o informatiche, la cui efficacia può essere contestata nei limiti previsti dalla legge.

  • Art. 2719 del codice civile

    Prevede che le copie fotografiche o fotostatiche abbiano la stessa efficacia probatoria degli originali se la loro conformità non è espressamente disconosciuta. Il disconoscimento deve essere specifico e non impedisce al giudice di verificare la conformità anche attraverso altri mezzi di prova.

  • Art. 214 del codice di procedura civile

    Disciplina il disconoscimento della scrittura privata, che deve essere effettuato dalla parte contro la quale la scrittura è prodotta.

  • Art. 215 del codice di procedura civile

    Stabilisce gli effetti del mancato disconoscimento o della mancata richiesta di verificazione della scrittura privata; tali effetti non si applicano automaticamente al disconoscimento delle copie fotostatiche.

Massime di principio

  • Chi contesta una copia documentale deve indicare con precisione quale aspetto è contestato e per quali ragioni; una contestazione generica normalmente non è sufficiente.
  • Nel processo tributario, la copia di un documento può essere valutata come l'originale, salvo un disconoscimento specifico della conformità.
  • Il disconoscimento di una copia fotostatica non determina automaticamente l'inutilizzabilità del documento: il giudice può verificare la conformità all'originale anche tramite ulteriori prove o presunzioni.
  • Il regime del disconoscimento delle copie è diverso da quello delle scritture private: non è necessariamente richiesta una formale verificazione per poter utilizzare il documento.
  • Per contestare efficacemente una copia è opportuno indicare il documento interessato, le parti non conformi, le alterazioni o omissioni riscontrate e, se possibile, fornire elementi idonei a dimostrare la difformità.

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