Sentenza del 08/01/2018 n. 1 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente contestava una cartella di euro 12.322,24 relativa a IVA dichiarata ma non versata, iscritta a ruolo dopo la revoca della rateazione per mancato pagamento puntuale di una rata. Deduceva, in particolare, la decadenza dal potere di riscossione per notifica oltre il termine del 31 dicembre del secondo anno successivo alla scadenza della rata non pagata, l'illegittimità della notifica per violazione degli artt. 148 e 149 c.p.c. e la carenza di motivazione della cartella quanto al calcolo degli interessi.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello principale di Equitalia e quello incidentale della contribuente, confermando l'annullamento della cartella disposto in primo grado. Ha ritenuto applicabile il termine decadenziale previsto dall'art. 3-bis, comma 5, del D.Lgs. 462/1997, coordinato con gli artt. 25 e 26 del D.P.R. 602/1973. Poiché il termine ultimo era il 31 dicembre 2012, la notifica mediante raccomandata si è perfezionata per il destinatario il 16 gennaio 2013, data risultante dall'avviso di ricevimento, e non il 14 dicembre 2012, data di spedizione. La pretesa tributaria è stata quindi dichiarata non più azionabile per intervenuta decadenza, con assorbimento della questione relativa agli interessi. Le spese del primo grado sono state compensate; Equitalia è stata invece condannata a rifondere alla contribuente le spese del grado d'appello, liquidate in euro 1.685,00 oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 3-bis, comma 5, D.Lgs. 462/1997
La notificazione delle cartelle conseguenti alle iscrizioni a ruolo "è eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello della scadenza della rata non pagata o pagata in ritardo".
La disposizione è stata interpretata come termine di decadenza per la notifica della cartella derivante dalla revoca della rateazione.
Art. 25, comma 1, D.P.R. 602/1973
La norma disciplina i termini decadenziali per la notificazione delle cartelle di pagamento e conferma che il 31 dicembre costituisce il termine ultimo entro il quale la notifica deve perfezionarsi.
Art. 26, comma 1, D.P.R. 602/1973
La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento.
Per la cartella di pagamento notificata tramite raccomandata, il perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario coincide con la data di ricezione indicata nell'avviso di ricevimento, non con la data di spedizione.
Art. 26, comma 4, D.P.R. 602/1973
Impone al concessionario di conservare ed esibire, per il periodo previsto, la documentazione relativa alla notificazione.
Art. 60, comma 4, D.P.R. 600/1973
La Commissione ha ritenuto non applicabile tale disposizione, poiché riguarda le notificazioni degli atti di accertamento e non quelle delle cartelle di pagamento, disciplinate dall'art. 26 del D.P.R. 602/1973.
Artt. 148 e 149 c.p.c.
Sono stati invocati dalla contribuente per contestare la validità formale della notificazione, ma la decisione è stata definita sulla base della tardività della notifica.
Cassazione, sentenza n. 23049 dell'11 novembre 2016
È stata richiamata a sostegno dell'obbligo del concessionario di conservare ed eventualmente esibire la documentazione relativa alla notificazione.
Massime di principio
- Quando una norma prevede un termine decadenziale per la notifica di una cartella, occorre verificare quale disciplina specifica regoli quella particolare cartella e non applicare automaticamente le norme relative agli atti di accertamento.
- Per le cartelle di pagamento notificate mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la data rilevante nei confronti del destinatario è normalmente quella di ricezione indicata nell'avviso, salvo diversa disciplina applicabile.
- La data di spedizione entro il termine non è necessariamente sufficiente a evitare la decadenza se la normativa speciale collega il perfezionamento della notifica alla ricezione.
- In caso di contestazione, è essenziale acquisire e verificare l'avviso di ricevimento e la documentazione della notifica, che l'agente della riscossione deve conservare ed esibire.
- L'annullamento per decadenza rende normalmente assorbite le ulteriori contestazioni, come quelle relative al calcolo degli interessi, senza che il giudice debba esaminarle nel merito.
- La legittimazione passiva dell'agente della riscossione sussiste quando le contestazioni riguardano direttamente la formazione, la notifica o la validità della cartella, mentre l'ente impositore può essere coinvolto per le questioni relative al ruolo o alla pretesa tributaria.
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