Sentenza del 08/01/2018 n. 10 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
TARSU - TIA - Denuncia infedele - Tariffe - Onere prova - Contribuente che chiede esenzione - Obbligo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava quattro avvisi di accertamento relativi agli anni 2009-2012, emessi per infedele dichiarazione della superficie tassabile. Deduceva, tra l'altro, la carenza di motivazione degli avvisi, l'esenzione o lo scorporo delle superfici nelle quali venivano prodotti rifiuti speciali smaltiti a proprie spese, l'erronea applicazione della superficie minima dell'80% di quella catastale e l'omessa pronuncia su alcune questioni. In corso di appello tentava inoltre di dimostrare che parte delle aree era interessata da lavori edilizi, ma tale difesa è stata considerata nuova e non esaminabile.
La decisione
La Commissione tributaria regionale dell'Umbria ha respinto integralmente l'appello. Ha ritenuto sufficientemente motivati gli avvisi, poiché indicavano la maggiore superficie accertata, quella dichiarata, l'ubicazione, le tariffe e la tipologia dell'attività. Ha confermato che l'onere di provare le condizioni per l'esenzione o la riduzione della superficie grava sul contribuente, il quale deve indicarle nella denuncia originaria o in una successiva denuncia di variazione e dimostrarle con elementi oggettivi. La società non aveva assolto tale onere; pertanto è stata ritenuta irrilevante la prova dello smaltimento autonomo dei rifiuti speciali. La produzione dei permessi edilizi è stata dichiarata inammissibile perché introduceva una nuova eccezione. Le spese del grado sono state compensate, ma è stato disposto il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 3 della legge n. 241/1990
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione degli atti amministrativi e tributari.
Art. 7 della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
Richiamato per contestare la motivazione degli avvisi; la Corte ha ritenuto che gli elementi contenuti negli atti fossero sufficienti a garantire il diritto di difesa.
Art. 42 del d.P.R. n. 600/1973
Richiamato dalla contribuente a sostegno della censura di carenza motivazionale degli avvisi.
Art. 62, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 507/1993
"Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi"
Le superfici produttive di rifiuti speciali possono essere escluse dalla tassazione solo se il contribuente dimostra concretamente i presupposti dell'esclusione e li denuncia nei termini; la sola allegazione dello smaltimento autonomo non è sufficiente.
Art. 70, commi 1, 2 e 3, del d.lgs. n. 507/1993
"La superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento"
Il contribuente deve presentare la denuncia originaria e comunicare ogni variazione relativa a locali, aree, superficie e destinazione che incida sul tributo. La regola dell'80% opera nel quadro degli obblighi dichiarativi e non elimina l'onere di dichiarare e provare le superfici esenti o non tassabili.
Art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992
La disposizione sulla produzione di nuovi documenti in appello non consente di introdurre, tramite documenti, una nuova eccezione o una nuova linea difensiva non proposta in precedenza.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto dell'appello, sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nelle controversie TARSU, TIA, TARES e TARI, la regola generale è l'assoggettamento al tributo delle aree detenute o occupate; esenzioni, riduzioni e scorpori costituiscono eccezioni che il contribuente deve specificamente dichiarare e provare.
- La richiesta di esclusione delle superfici produttive di rifiuti speciali non opera automaticamente per il solo fatto che tali rifiuti siano smaltiti direttamente dal produttore: occorre indicare le superfici interessate nella denuncia e fornire documentazione oggettiva sulla loro destinazione e sui rifiuti prodotti.
- La denuncia originaria o la denuncia di variazione è essenziale per far valere modifiche di superficie, destinazione o condizioni di inutilizzabilità; la mancata dichiarazione può impedire il riconoscimento retroattivo dell'esenzione.
- Un avviso di accertamento è sufficientemente motivato se consente di comprendere la pretesa tributaria e di difendersi, indicando almeno le superfici accertate e dichiarate, l'ubicazione, la tariffa, la categoria applicata e il criterio di calcolo desumibile dalla normativa o dal regolamento comunale.
- In appello non è normalmente possibile introdurre una nuova causa di esenzione o una nuova ricostruzione dei fatti mediante documenti depositati tardivamente; la difesa deve rimanere coerente con le contestazioni formulate nel primo grado.
- Chi intende contestare la superficie tassabile dovrebbe conservare e produrre tempestivamente planimetrie, denunce, autorizzazioni, registri e formulari di smaltimento, documentazione tecnica sulla destinazione dei locali e ogni elemento idoneo a dimostrare l'inutilizzabilità o la produzione esclusiva di rifiuti speciali.
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