Sentenza del 08/01/2018 n. 5 - Comm. Trib. Prov. La Spezia
ACCERTAMENTO - TARSU - Notifica - Società cancellata dal Registro delle Imprese - Nullità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa notifica è stata ritenuta nulla, poiché il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione societaria opera esclusivamente per le società la cui richiesta di cancellazione dal Registro delle Imprese sia successiva all'entrata in vigore dell'art. 28, comma 4, del D.Lgs. 175/2014. La norma non ha quindi efficacia retroattiva nei confronti delle società cancellate anteriormente.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la validità della notifica di un accertamento TARSU effettuata nei confronti di una società già cancellata dal Registro delle Imprese. Il punto centrale è stabilire se il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione della società, previsto dall'art. 28, comma 4, del D.Lgs. 175/2014, possa applicarsi anche alle società la cui cancellazione sia stata richiesta prima dell'entrata in vigore della norma.
Norme richiamate
Art. 28, comma 4, D.Lgs. 175/2014
Il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione della società
La disposizione differisce per cinque anni gli effetti dell'estinzione della società ai fini fiscali, ma si applica soltanto quando la richiesta di cancellazione dal Registro delle Imprese è successiva all'entrata in vigore della norma.
Massime di principio
- Prima di notificare un atto fiscale a una società, occorre verificare la sua situazione nel Registro delle Imprese e la data della richiesta di cancellazione.
- Il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione societaria non si applica automaticamente a tutte le società cancellate: è necessario che la richiesta di cancellazione sia successiva all'entrata in vigore dell'art. 28, comma 4, del D.Lgs. 175/2014.
- Una notifica effettuata a una società estinta, quando il differimento normativo non è applicabile, può essere dichiarata nulla.
- In caso di contestazione, la data della richiesta di cancellazione costituisce un elemento decisivo per valutare la validità della notifica e l'applicabilità della disciplina transitoria.
- L'interpretazione è coerente con Cass. civ., sentenze n. 6743 del 2 aprile 2015 e n. 5736 del 23 marzo 2016, richiamate nel testo.
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