Sentenza del 08/01/2018 n. 4 - Comm. Trib. Prov. Milano
Ires - Sanzioni amministrative - Amministratore di fatto - Punibilità - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'applicazione di sanzioni amministrative tributarie relative all'IRES nei confronti di un amministratore di fatto di una società o di un ente dotato di personalità giuridica. Il principio affermato è che tali sanzioni, riferite al rapporto tributario proprio dell'ente, gravano esclusivamente sulla persona giuridica, anche quando la gestione sia stata esercitata da un amministratore di fatto. L'eventuale responsabilità dell'amministratore di fatto può riguardare gli obblighi derivanti dal rapporto societario, ma non comporta automaticamente la sua responsabilità personale per le sanzioni tributarie dell'ente.
La decisione
La pretesa sanzionatoria nei confronti dell'amministratore di fatto non è ritenuta punibile sulla base della sola qualità di amministratore di fatto. Le sanzioni amministrative relative agli obblighi tributari propri della società o dell'ente restano a carico della persona giuridica. Il testo non indica gli estremi della decisione né l'esito formale del dispositivo, ma il principio è favorevole all'amministratore di fatto rispetto all'applicazione personale delle sanzioni.
Massime di principio
- Per le sanzioni amministrative tributarie riferite a una società o a un ente con personalità giuridica, il soggetto normalmente responsabile è la persona giuridica, non il suo amministratore individualmente.
- La qualifica di amministratore di fatto, da sola, non consente di imputare personalmente all'amministratore le sanzioni relative al rapporto tributario dell'ente.
- La responsabilità dell'amministratore di fatto può eventualmente derivare dalla violazione degli obblighi societari o dal rapporto di gestione, ma si tratta di una responsabilità distinta da quella sanzionatoria tributaria propria della società.
- Per attribuire una sanzione personale occorre una specifica base normativa e la verifica dei presupposti soggettivi della violazione; non è sufficiente dimostrare che la persona esercitasse in concreto funzioni gestorie.
- Il principio riguarda le sanzioni amministrative tributarie e non esclude, in presenza di ulteriori presupposti, possibili responsabilità civili, societarie o penali dell'amministratore di fatto.
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