Sentenza del 08/01/2018 n. 2 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A.A. ha impugnato una cartella di pagamento di Euro 22.671,00, emessa a seguito di controllo automatizzato relativo all'anno d'imposta 2006 e della decadenza dalla rateazione per il pagamento tardivo di alcune rate. Ha dedotto la violazione dell'art. 3-bis del D.Lgs. 462/1997 e dell'art. 26 del D.P.R. 602/1973, sostenendo inoltre l'irregolarità della notificazione. La Commissione di primo grado aveva accolto il ricorso ritenendo che il pagamento tardivo di una rata non comportasse la decadenza dalla rateazione. L'Agenzia delle Entrate ha appellato, sostenendo che il tardivo pagamento determinava la decadenza dal beneficio.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e riformato la sentenza di primo grado, rigettando il ricorso originario del contribuente, salvo confermare il difetto di giurisdizione sui crediti non tributari, in particolare quelli previdenziali. Ha ritenuto che, per l'anno d'imposta 2006, la disciplina del lieve inadempimento introdotta dal D.Lgs. 159/2015 non fosse applicabile retroattivamente. Il mancato pagamento tempestivo di due rate comportava quindi la decadenza dalla rateazione e l'iscrizione a ruolo degli importi residui, comprensivi di imposta, interessi e sanzioni. A.A. è stato condannato alle spese di entrambi i gradi di giudizio: Euro 500,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate ed Euro 400,00 in favore di E.E. S.p.A. per il primo grado, oltre Euro 1.800,00 in favore dell'Agenzia per il secondo grado, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
Art. 36-bis del D.P.R. 600/1973
Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali, dal quale può derivare l'iscrizione a ruolo delle somme dovute.
Art. 3-bis del D.Lgs. 462/1997
Riguarda la possibilità di pagamento rateale delle somme richieste a seguito dei controlli automatizzati o formali. La sua applicazione deve coordinarsi con le regole sulla decadenza dalla rateazione vigenti nel periodo considerato.
Art. 26 del D.P.R. 602/1973
Disciplina la notificazione della cartella di pagamento. Nel caso concreto la censura relativa alla notificazione è stata respinta.
Art. 15-ter del D.P.R. 602/1973, introdotto dall'art. 3 del D.Lgs. 159/2015
Il contribuente non decade dal beneficio della rateazione in caso di "lieve inadempimento" determinato da insufficiente versamento di una rata, per un importo non superiore al 3% della stessa e comunque non superiore a 10.000 euro, oppure da ritardo nel versamento della prima rata non superiore a 7 giorni.
La norma introduce una tolleranza per determinati ritardi o insufficienze di pagamento, ma la Commissione, richiamando la giurisprudenza della Cassazione, ha escluso la sua applicazione retroattiva ai periodi anteriori alla sua entrata in vigore.
Art. 15, comma 4, del D.Lgs. 159/2015
Contiene la disciplina transitoria che impedisce di applicare retroattivamente l'art. 15-ter del D.P.R. 602/1973 ai rapporti e ai periodi anteriori all'entrata in vigore della nuova disciplina.
Art. 3, comma 2, del D.Lgs. 472/1997
È stato invocato dal contribuente in base al principio del favor rei, ma non è stato ritenuto idoneo a evitare la decadenza dalla rateazione, poiché la controversia riguardava gli effetti sostanziali del mancato pagamento delle rate secondo la disciplina applicabile ratione temporis.
Cassazione, sentenza n. 9176/2016
L'art. 15-ter del D.P.R. 602/1973, introdotto dall'art. 3 del D.Lgs. 159/2015, vigente dal 22 ottobre 2015, non è applicabile retroattivamente.
La pronuncia è stata assunta come principio guida: la disciplina del lieve inadempimento non può sanare ritardi relativi a periodi anteriori alla sua entrata in vigore.
Art. 15, comma 2-sexies, del D.Lgs. 546/1992
È stato richiamato per la riduzione del 20% delle spese liquidate a carico dell'Agenzia delle Entrate.
Massime di principio
- La possibilità di evitare la decadenza dalla rateazione per piccoli ritardi o insufficienze di pagamento dipende dalla disciplina vigente alla data rilevante: una norma successiva più favorevole non si applica automaticamente a periodi precedenti.
- Per le rateizzazioni anteriori al 22 ottobre 2015, il tardivo pagamento di una o più rate poteva comportare la decadenza dal beneficio anche se il ritardo era modesto, salvo specifiche disposizioni o prassi applicabili al caso concreto.
- Dopo l'introduzione dell'art. 15-ter del D.P.R. 602/1973, il lieve inadempimento può non determinare la decadenza solo entro limiti precisi: insufficienza non superiore al 3% della rata e comunque a 10.000 euro, oppure ritardo della prima rata non superiore a 7 giorni.
- Il pagamento tardivo di una rata diversa dalla prima può essere tollerato, nella disciplina attuale, se effettuato entro il termine di pagamento della rata successiva; in tal caso resta dovuta l'eventuale frazione non pagata.
- In caso di decadenza dalla rateazione, l'Amministrazione può iscrivere a ruolo gli importi residui, normalmente comprensivi di imposta, interessi e sanzioni secondo la normativa applicabile.
- Le contestazioni sulla cartella devono distinguere i crediti tributari da quelli previdenziali o di altra natura: per questi ultimi può sussistere il difetto di giurisdizione del giudice tributario.
- La regolarità della notificazione della cartella deve essere valutata separatamente e deve essere contestata con elementi concreti relativi al soggetto notificatore, alle modalità e alla documentazione della notifica.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 8 gen 2018Sentenza del 08/01/2018 n. 1 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 8 gen 2018Sentenza del 08/01/2018 n. 4 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 8 gen 2018Sentenza del 08/01/2018 n. 4 - Comm. Trib. Prov. Milano
- Sentenza · 8 gen 2018Sentenza del 08/01/2018 n. 5 - Comm. Trib. Prov. La Spezia
- Sentenza · 8 gen 2018Sentenza del 08/01/2018 n. 10 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 8 gen 2018Sentenza del 08/01/2018 n. 11 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →