Sentenza del 08/01/2018 n. 4 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente chiedeva il rimborso di un credito IVA di 15.207 euro indicato nella dichiarazione Modello Unico 2013, sostenendo che, a seguito della cessazione dell'attività, non fosse più possibile portarlo in detrazione. L'Ufficio aveva negato il rimborso ritenendo che, in caso di cessione d'azienda assimilabile a una trasformazione soggettiva, la dichiarazione IVA dovesse essere presentata esclusivamente dal cessionario e che l'esclusione dei crediti dall'atto notarile avesse rilevanza solo civilistica. La contribuente sosteneva invece che l'articolo 30, comma 2, del DPR 633/1972 riconoscesse il diritto al rimborso comunque in caso di cessazione dell'attività e che il credito IVA non fosse stato trasferito al cessionario.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello, riformato la sentenza della CTP di Lucca e annullato il diniego di rimborso. Ha ritenuto che l'articolo 30, comma 2, del DPR 633/1972 non distingua tra cessione d'azienda con o senza estinzione del cedente e contenga una previsione generale di rimborso in caso di cessazione dell'attività. Ha inoltre ritenuto rilevante, anche sul piano fiscale, l'espressa esclusione dei crediti dall'atto di cessione, senza applicare automaticamente il trasferimento del credito IVA al cessionario. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate per la particolare complessità e le incertezze interpretative della vicenda.
Norme richiamate
Art. 30, comma 2, DPR n. 633/1972
Se dalla dichiarazione annuale risulta che l'ammontare detraibile [...] è superiore a quello dell'imposta relativa alle operazioni imponibili [...] il contribuente ha diritto di computare l'importo dell'eccedenza in detrazione nell'anno successivo, ovvero di chiedere il rimborso nelle ipotesi di cui ai commi successivi e comunque in caso di cessazione di attività.
La norma è stata interpretata come idonea a riconoscere il rimborso del credito IVA comunque in caso di cessazione dell'attività, senza distinguere se la cessazione sia collegata o meno a una cessione d'azienda.
Art. 2559 cod. civ.
È richiamato indirettamente dalla giurisprudenza in materia di cessione dei crediti relativi all'azienda. Nel caso concreto, tuttavia, la Commissione ha ritenuto che l'espressa esclusione dei crediti dall'atto di cessione potesse avere rilevanza anche fiscale.
Cass., Sez. V, 16 aprile 2008, n. 9961
La Corte ha escluso la detraibilità, da parte del cessionario, di un credito IVA pregresso del cedente trasferito con la cessione d'azienda, valorizzando esigenze di trasparenza, certezza e controllo della posizione IVA nel biennio.
Cass., Sez. V, 9 aprile 2009, n. 8644
La Corte ha affermato che il conferimento di un'azienda individuale in una società costituisce cessione d'azienda e comporta, in linea generale, il trasferimento dei crediti relativi all'esercizio dell'azienda, inclusi i crediti d'imposta, con conseguente perdita della legittimazione del cedente a chiederne il rimborso.
Massime di principio
- In caso di cessazione dell'attività, l'eccedenza IVA non utilizzabile in detrazione può, in linea generale, essere chiesta a rimborso ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del DPR 633/1972.
- La cessione d'azienda non determina automaticamente, in ogni situazione, il trasferimento del credito IVA al cessionario: occorre esaminare il contenuto dell'atto e la concreta posizione fiscale delle parti.
- L'espressa esclusione dei crediti dall'atto di cessione può assumere rilevanza anche nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria, soprattutto quando il cedente abbia cessato l'attività e chieda direttamente il rimborso.
- Il cessionario non può utilizzare automaticamente un credito IVA maturato dal cedente; il trasferimento o l'utilizzabilità del credito devono risultare coerenti con la disciplina IVA, con l'atto negoziale e con le esigenze di tracciabilità e controllo dell'Amministrazione.
- La soluzione dipende dalla qualificazione dell'operazione, dall'eventuale estinzione del cedente, dal contenuto dell'atto di cessione e dalle modalità con cui il credito è stato dichiarato e richiesto a rimborso.
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