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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14861/2024 del 28/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (iscritta cassa)

La controversia

La controversia nasce da cartelle esattoriali emesse per contributi previdenziali relativi agli anni 2012 e 2013, con dichiarazione di cessazione della materia del contendere limitatamente al 2014. La Corte d'appello aveva rigettato l'opposizione ritenendo tardiva la domanda dell'iscritta volta a versare il contributo di solidarietà in luogo dei contributi obbligatori, sul presupposto che tale istanza fosse stata presentata il 15 luglio 2014 oltre il termine del 30 settembre 2013, calcolato dalla richiesta contributiva inviata con raccomandata e bollettino MAV del 16 settembre 2013 ai sensi dell'art. 21 del regolamento dell'ente. La ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. in punto spese; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere il giudice ritenuto non contestata la ricezione della raccomandata nonostante la dichiarazione di mancato ricevimento; 3) violazione degli artt. 2964 e 2965 c.c. e dell'art. 21 del regolamento ENPAF, sostenendo che il termine decorresse dalla messa in riscossione dei contributi e che, comunque, l'applicazione concreta del termine rendeva eccessivamente difficile l'esercizio del diritto; 4) vizio motivazionale ex art. 360 n. 5 c.p.c. per non avere considerato il silenzio dell'ente sul momento di ricezione della raccomandata.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il terzo motivo, assorbendo gli altri. Ha osservato che la censura non investiva correttamente l'interpretazione della norma regolamentare sul piano della violazione di legge, ma era comunque fondata perché l'applicazione del termine decadenziale, nel caso concreto, era in contrasto con l'art. 2965 c.c., dato che la decorrenza ancorata alla notifica del bollettino MAV lasciava all'iscritta un tempo eccessivamente breve per esercitare utilmente la facoltà di opzione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla medesima Corte d'appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 152 disp. att. c.p.c.

    È invocato dalla ricorrente per contestare la condanna alle spese; il motivo non viene esaminato per assorbimento.

  • art. 115 c.p.c.

    È invocato per censurare l'affermazione di non contestazione della ricezione della raccomandata; il motivo è assorbito.

  • art. 2964 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di decadenza; la Corte non lo sviluppa autonomamente, concentrandosi sull'art. 2965 c.c.

  • art. 2965 c.c.

    La decadenza non può essere prevista o applicata in modo da rendere eccessivamente difficile l'esercizio del diritto; la decorrenza fissata dalla Corte territoriale rendeva il termine concretamente troppo breve.

  • art. 21 regolamento ENPAF

    La Corte d'appello lo aveva interpretato nel senso di consentire modalità alternative di richiesta del pagamento e di far decorrere il termine dal relativo invio; la Cassazione censura l'effetto decadenziale concreto così prodotto.

  • art. 33 d.p.r. 221/50

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la riscossione dei contributi avviene tramite ruolo esattoriale e non con semplice raccomandata.

  • d.p.r. 640/68

    Richiamato dalla ricorrente nel medesimo senso, quale disciplina della riscossione.

  • art. 360 c.p.c. n. 5

    È la norma processuale richiamata per il vizio motivazionale dedotto nel quarto motivo; il motivo resta assorbito.

Massime di principio

  • In materia di decadenza, l'interpretazione e l'applicazione della disciplina non possono tradursi, nel caso concreto, in un termine tale da rendere eccessivamente difficile o sostanzialmente impossibile l'esercizio del diritto.
  • Quando una norma regolamentare di ente previdenziale è applicata in giudizio, la censura in cassazione deve correttamente investire i canoni di interpretazione della norma e/o le conseguenze giuridiche dell'interpretazione data dal giudice di merito.
  • La verifica di conformità di un termine decadenziale all'art. 2965 c.c. richiede di guardare non solo alla sua astratta previsione, ma anche al momento di decorrenza e alla concreta ampiezza del tempo residuo per l'adempimento o l'esercizio dell'opzione.
  • Se il giudice di legittimità accoglie il motivo che investe la decadenza, gli ulteriori motivi inerenti a spese, prova o motivazione possono restare assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiSpese di liteImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiDecadenzaOnere della prova

Testo integrale

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