Cassazione Civile, Ordinanza n. 34387/2022 del 22/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da una serie di provvedimenti comunali relativi a un immobile ritenuto abusivo, tra cui diniego di sanatoria, ordine di demolizione, acquisizione gratuita al patrimonio indisponibile comunale e sgombero. Il dante causa della ricorrente aveva impugnato tali atti davanti al giudice amministrativo, ma sia il TAR sia il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana avevano respinto le domande, ritenendo legittimi i provvedimenti anche in ragione della violazione della distanza minima dalla battigia, dell'insanabilità dell'abuso, dell'ultimazione della costruzione dopo il 1976 e dell'assenza di un affidamento tutelabile derivante dall'inerzia del Comune. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con il primo motivo ex art. 360, comma 1, n. 1 c.p.c., l'eccesso di potere giurisdizionale del giudice amministrativo per avere interpretato e applicato norme legislative regionali e statali, anche con riferimento a una interpretazione autentica retroattiva. Con il secondo motivo ha chiesto alla Corte di formulare d'ufficio un principio di diritto nell'interesse della legge ai sensi dell'art. 363 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze della ricorrente non denunciassero un reale superamento dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa, ma mirassero soltanto a ottenere una revisione del giudizio di merito e delle scelte interpretative compiute dal giudice amministrativo, profilo estraneo al sindacato della Corte ex art. 111, comma 8, Cost. Anche la richiesta di pronuncia del principio di diritto nell'interesse della legge è stata ritenuta inammissibile, perché diretta a ottenere un'affermazione di massima su una controversia che rientrava nella giurisdizione del giudice amministrativo e non presentava alcuna violazione dei limiti esterni della giurisdizione. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111, comma 8, Cost.
attribuisce alla Corte di cassazione il controllo del limite esterno della giurisdizione, non esteso al sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice speciale.
art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c.
costituisce il mezzo per denunciare motivi attinenti alla giurisdizione, ma non consente di censurare errori interpretativi o decisori interni alla giurisdizione del giudice amministrativo.
la richiesta di enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge è inammissibile se mira a un'affermazione di massima su ambiti estranei alle competenze della Corte di cassazione.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115 del 2002
viene applicato per dare atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il controllo della Corte di cassazione sui provvedimenti dei giudici speciali è limitato ai soli limiti esterni della giurisdizione e non si estende agli errori di interpretazione o applicazione della legge commessi nell'esercizio della giurisdizione.
- Non integra eccesso di potere giurisdizionale la denuncia di errores in iudicando o in procedendo del giudice amministrativo, neppure quando l'errore sia prospettato come grave o radicale.
- Il vizio di giurisdizione è configurabile solo quando il giudice speciale invada la sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa, oppure pronunci su una materia appartenente a un diverso ordine giurisdizionale o neghi erroneamente la propria giurisdizione.
- La richiesta di enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge non può essere utilizzata per ottenere dalla Corte di cassazione una pronuncia di merito su questioni estranee alla sua competenza.
- Se il ricorso tende sostanzialmente a una rivalutazione del merito o dell'interpretazione data dal giudice speciale, esso è inammissibile nel giudizio di legittimità per motivi attinenti alla giurisdizione.
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