Ordinanza n. 276/2026 - Salerno, Sezione 1
per l'annullamento del silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso agli atti presentata il 06.06.2025, registrata al protocollo comunale con n. 5532/2025, per l'ostensione della documentazione connessa allo stato della pratica relativa alla propria domanda di rilascio dell'autorizzazione temporanea per l'assegnazione di un posto barca presso il Porto Turistico di Acciaroli (prot. n. 2020.01752 del 30.09.2024) nonché per l'accesso agli elenchi delle autorizzazioni rilasciate a terzi dal 30.09.2024, con riferimento alle relative istanze presentate ed alle rispettive date di presentazione delle richieste e di rilascio delle autorizzazioni;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rigetto sull’istanza di accesso agli atti relativa alla pratica per l’assegnazione di un posto barca e agli elenchi delle autorizzazioni rilasciate a terzi
Esito
La controversia
Il giudizio riguarda l’impugnazione del silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso presentata il 6 giugno 2025, avente ad oggetto la documentazione sullo stato della pratica relativa alla domanda di autorizzazione temporanea per l’assegnazione di un posto barca presso il Porto Turistico di Acciaroli, nonché gli elenchi delle autorizzazioni rilasciate a terzi dal 30 settembre 2024, con riferimento alle istanze presentate e alle date di presentazione e rilascio. Nel corso del giudizio era stata emessa una sentenza, per la cui esecuzione il TAR aveva nominato un commissario ad acta con ordinanza n. 177 del 28 gennaio 2026. Il commissario ha chiesto una proroga di sessanta giorni, motivandola con la necessità di esaminare la documentazione prodotta in giudizio dalle parti.
La decisione
Il TAR accoglie parzialmente, nei limiti indicati in motivazione, l’istanza del commissario ad acta: riconosce giustificate le ragioni poste a fondamento della richiesta di proroga, ma assegna ulteriori trenta giorni, anziché i sessanta richiesti, per concludere le attività necessarie all’esecuzione del provvedimento giurisdizionale. Il nuovo termine decorre dalla comunicazione dell’ordinanza al commissario ad acta, ovvero dalla notificazione se anteriore. La Segreteria è incaricata di comunicare l’ordinanza alle parti costituite e al commissario.
Massime di principio
- Nell’ambito dell’esecuzione di un provvedimento giurisdizionale mediante commissario ad acta, il giudice può prorogare il termine assegnato quando le ragioni operative rappresentate dal commissario risultino giustificate e siano funzionali al completamento degli adempimenti demandati.
- La proroga richiesta dal commissario ad acta può essere concessa per un periodo inferiore a quello domandato, ove il giudice ritenga sufficiente un termine più contenuto in rapporto alle esigenze istruttorie e operative rappresentate.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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