Cassazione Penale, Ordinanza n. 03997/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il G.I.P. del Tribunale di Pescara, investito dell'opposizione della persona offesa, ha disposto l'archiviazione di un procedimento contro ignoti per fatti commessi a Pescara prima del 29 aprile 2024 e qualificati come furto in abitazione e truffa. La persona offesa ha proposto ricorso per cassazione, tramite difensore di fiducia, deducendo tre profili: motivazione apparente dell'ordinanza di archiviazione, omesso esame di prove decisive e violazione dei principi di imparzialità e terzietà dell'autorità giudiziaria. Con memoria successiva il difensore ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile. Ha affermato che, dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, il provvedimento di archiviazione emesso all'esito dell'udienza camerale non è ricorribile per cassazione; è invece reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica ai sensi dell'art. 410-bis c.p.p., ma solo nei casi di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio formale. Poiché il ricorso non era esperibile in cassazione, la Corte ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
È richiamato come uno dei titoli di reato oggetto del procedimento archiviato; la Corte non entra nel merito della sua configurabilità.
È richiamato come uno dei titoli di reato oggetto del procedimento archiviato; la Corte non affronta il merito della contestazione.
Il provvedimento di archiviazione emesso all'esito dell'udienza camerale dopo la legge n. 103 del 2017 non è ricorribile per cassazione; è reclamabile al tribunale monocratico nei soli casi di violazione delle regole sul contraddittorio formale.
Costituisce il dato normativo da cui la Corte fa discendere la non ricorribilità per cassazione del decreto/ordinanza di archiviazione emesso all'esito dell'udienza camerale.
Non è espressamente citato nel testo, ma la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende è la conseguenza tipica dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il provvedimento di archiviazione emesso all'esito dell'udienza camerale, dopo la riforma del 2017, non è ordinariamente impugnabile con ricorso per cassazione.
- Il rimedio contro l'archiviazione è il reclamo al tribunale in composizione monocratica ai sensi dell'art. 410-bis c.p.p., ma soltanto per dedurre la violazione delle regole poste a tutela del contraddittorio formale.
- Se il ricorso per cassazione è proposto contro un provvedimento non impugnabile con tale mezzo, esso va dichiarato inammissibile senza esame delle censure di merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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