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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04621/2024 del 21/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (privato)

La controversia

Il ricorrente aveva proposto domanda ex L. n. 89 del 2001 per ottenere l'equo indennizzo per la durata non ragionevole di un giudizio civile da lui iniziato nel 1996 e definito in appello nel 2018. La Corte d'appello aveva però rigettato la domanda, ritenendo operante la causa ostativa prevista dall'art. 2, comma 2-quinquies, lett. a), della legge Pinto, perché il ricorrente avrebbe agito consapevole dell'originaria infondatezza della pretesa. Nel ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2, comma 2-quinquies, lett. a), L. n. 89 del 2001 e dell'art. 6 CEDU, per avere confuso la mera infondatezza della domanda con la consapevolezza della sua infondatezza; 2) motivazione apparente o assente per mancanza di accertamento dello stato psicologico richiesto dalla norma e per difetto di indicazione degli elementi di fatto e diritto rilevanti; 3) omesso esame di punti decisivi, sostenendo che il pregiudizio da irragionevole durata prescinde dalla soccombenza e che non bastava la mera dichiarazione di manifesta infondatezza della domanda del giudizio presupposto.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendo corretta la distinzione tra infondatezza della pretesa e consapevole infondatezza, ma ha censurato la decisione di merito perché la motivazione era solo apparente: la Corte territoriale si era limitata a richiamare una relazione tecnica stragiudiziale senza spiegare adeguatamente perché il giudizio presupposto dovesse qualificarsi come lite temeraria o abuso del processo, nonostante la sua lunga durata e la complessità istruttoria. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla medesima Corte d'appello in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 2-quinquies, lett. a), L. 24 marzo 2001, n. 89

    "non riconosce alcun indennizzo in favore della parte che ha agito o resistito in giudizio consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese, anche fuori dai casi di cui all'articolo 96 del codice di procedura civile"

    La causa ostativa all'equa riparazione non coincide con la mera infondatezza della domanda, ma richiede che la parte abbia agito o resistito con consapevole infondatezza originaria o sopravvenuta, in un contesto assimilabile ad abuso del processo o lite temeraria.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato come parametro convenzionale del diritto all'equa riparazione per durata irragionevole del processo.

  • art. 96 c.p.c.

    È evocato solo come riferimento esterno: la preclusione all'indennizzo opera anche fuori dai casi di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.

  • art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c.

    La mancanza di una spiegazione comprensibile e verificabile del ragionamento decisorio integra il vizio di motivazione apparente.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Sono i parametri di censura dedotti dal ricorrente per violazione di legge, nullità della motivazione e omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 2 e 3 L. n. 89 del 2001

    Fondano il diritto all'equa riparazione per la durata irragionevole del processo.

  • art. 5-ter L. n. 89 del 2001

    Disciplina l'opposizione al decreto emesso nel procedimento di equa riparazione.

Massime di principio

  • In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la mera infondatezza della domanda o della difesa nel giudizio presupposto non esclude di per sé l'indennizzo: è necessario che la parte abbia agito o resistito con consapevolezza della originaria o sopravvenuta infondatezza.
  • La causa ostativa prevista dalla legge Pinto presuppone un accertamento concreto della consapevolezza soggettiva della parte e non può essere desunta automaticamente dal solo esito sfavorevole del giudizio presupposto.
  • Il giudice dell'equa riparazione può negare l'indennizzo quando ravvisi una lite temeraria o un abuso del processo, ma deve motivare in modo specifico sugli elementi che sorreggono tale qualificazione.
  • La motivazione è apparente quando espone formule o richiami astratti ma non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito per la decisione, imponendo la cassazione della pronuncia.
  • Il danno non patrimoniale da durata irragionevole del processo è normalmente conseguenza della protrazione dell'incertezza processuale, ma non sussiste automaticamente se la parte ha consapevolmente coltivato una pretesa infondata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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