Cassazione Civile, Ordinanza n. 19109/2024 del 11/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una contribuente, di un preavviso di iscrizione ipotecaria fondato su una cartella di pagamento relativa a tributi diretti per gli anni d'imposta 1994 e 1995, conseguenti a precedente giudicato sulla debenza dei tributi. Il giudice di primo grado aveva annullato l'atto; la Commissione tributaria regionale aveva poi respinto l'appello dell'Ufficio. In Cassazione l'Agenzia delle Entrate ha proposto due motivi: con il primo ha dedotto violazione delle regole sulla legittimazione passiva e dell'art. 81 c.p.c., sostenendo che, essendo stata impugnata una comunicazione meramente esattoriale di preavviso di iscrizione ipotecaria, l'Ufficio non sarebbe stato legittimato passivo, non essendo state contestate né le imposte né i ruoli né vizi propri dell'iscrizione per omesso contraddittorio; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 2909 c.c., assumendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto definito il debito e ignorato il giudicato formatosi sulla mancata definizione agevolata e sul mancato perfezionamento della cessazione della materia del contendere. Nel corso del giudizio di legittimità l'Agenzia ha poi comunicato di avere eseguito lo sgravio totale della partita di ruolo posta a fondamento del preavviso impugnato, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso per carenza di interesse della ricorrente, poiché l'Agenzia delle Entrate aveva successivamente provveduto allo sgravio totale della cartella di pagamento a base del preavviso di iscrizione ipotecaria impugnato. Di conseguenza è venuto meno l'interesse alla decisione sui motivi di ricorso. Nulla è stato disposto per le spese, in ragione della mancata costituzione delle parti intimate.
Norme richiamate
Richiamato come parametro della dedotta carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia, ma la Corte non entra nel merito della censura perché dichiara sopravvenuta l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Indicato quale vizio denunciato con entrambi i motivi di ricorso per violazione di legge.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'efficacia del giudicato sulla mancata definizione agevolata del debito, ma la censura resta assorbita dalla declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse.
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
Indicati come base del procedimento camerale in Cassazione.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di legittimità, la parte ricorrente elimina integralmente l'effetto dell'atto impugnato mediante sgravio o altra rimozione satisfattiva del credito o del titolo posto a base dell'atto, sopravviene la carenza di interesse al ricorso e questo va dichiarato inammissibile.
- L'interesse ad impugnare deve persistere fino alla decisione: se l'atto presupposto viene integralmente caducato o soddisfatto in corso di causa, la Corte non procede all'esame dei motivi, anche se attengono a questioni di legittimazione passiva o di giudicato.
- Le censure fondate su asserita violazione del giudicato o su errori di individuazione del soggetto legittimato passivamente restano prive di rilievo quando l'oggetto concreto della controversia sia ormai venuto meno per effetto di un fatto sopravvenuto estintivo dell'interesse processuale.
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