Cassazione Penale, Ordinanza n. 31036/2025 del 16/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Palermo aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado, escludendo la recidiva, riconoscendo le attenuanti generiche e rideterminando la pena, ma confermando la condanna per furto aggravato. L'imputata ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, formulando censure generiche orientate a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e un nuovo vaglio del merito delle valutazioni probatorie compiute dal giudice di appello, senza allegare specifici travisamenti di prova. Ha inoltre invocato la regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio per contestare l'apprezzamento del materiale probatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, osservando che le doglianze erano generiche e miravano surrettiziamente a un sindacato di merito precluso in sede di legittimità. Ha rilevato che la motivazione della sentenza impugnata non presentava carenze né macroscopiche illogicità e che non era stata dedotta una inesatta applicazione della legge penale. Ha inoltre precisato che il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, richiamato dalla ricorrente, non può essere utilizzato come autonomo parametro di violazione di legge in cassazione, se non nei limiti in cui la sua inosservanza si traduca in manifesta illogicità motivazionale. Alla ricorrente sono state poste a carico le spese processuali e la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice posta a fondamento della condanna per furto.
Circostanza aggravante contestata in relazione al furto, richiamata nella condanna confermata.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione non consente una rivalutazione autonoma delle prove, salvo il vizio di motivazione rilevante nei limiti previsti dalla norma.
La regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio opera pienamente nella fase di merito; in cassazione rileva solo se la sua violazione si traduce in manifesta illogicità della motivazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile un ricorso che, sotto la veste di violazione di legge o vizio di motivazione, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove.
- Le censure sono inammissibili quando si limitano a proporre una ricostruzione alternativa dei fatti senza indicare specifici travisamenti probatori o un vizio motivazionale manifesto.
- La regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio è parametro tipico del giudizio di merito; in cassazione può essere invocata solo come indice di manifesta illogicità della motivazione, non come autonoma violazione di legge.
- La motivazione è sindacabile in cassazione solo quando presenti lacune, contraddizioni o illogicità macroscopiche, non già perché il ricorrente preferisca una diversa lettura del compendio probatorio.
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