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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36147/2021 del 23/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (INPS)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un assicurato, invalido in misura non inferiore all'80%, volta ad ottenere la pensione di vecchiaia anticipata con decorrenza dal 1 febbraio 2015. Il giudice di merito aveva riconosciuto il diritto ritenendo non applicabile il differimento annuale della decorrenza previsto dalle c.d. finestre dell'art. 12 del d.l. n. 78/2010 conv. in l. n. 122/2011, poiché tale disciplina, secondo la Corte d'appello, riguarderebbe solo la pensione di vecchiaia ordinaria e non la pensione di vecchiaia anticipata degli invalidi. L'INPS ricorre per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 12 citato, sostenendo che la norma abbia portata generale e imponga il differimento di un anno dell'accesso a qualsiasi pensione di vecchiaia, salvo espressa deroga, includendo quindi anche la pensione anticipata spettante agli invalidi all'80%.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, aderendo all'orientamento già espresso in precedenti decisioni. Ha ritenuto che il regime delle finestre introdotto dall'art. 12 del d.l. n. 78/2010 si applichi in via generale anche ai soggetti che maturano il diritto alla pensione di vecchiaia a un'età diversa da quella ordinaria, compresi gli invalidi in misura non inferiore all'80% aventi diritto alla pensione di vecchiaia anticipata. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992

    Norma richiamata come base del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata per l'assicurato invalido in misura non inferiore all'80%.

  • art. 12, d.l. n. 78/2010 conv. in l. n. 122/2011

    Disposizione interpretata come norma di carattere generale che differisce di un anno l'accesso alla pensione di vecchiaia, salvo deroghe espressamente previste, e che quindi si applica anche alla pensione di vecchiaia anticipata degli invalidi.

  • art. 380-bis cod. proc. civ.

    Richiamato solo per la procedura camerale non partecipata e la proposta del relatore.

Massime di principio

  • Il regime del differimento della decorrenza pensionistica introdotto dall'art. 12 del d.l. n. 78/2010 ha portata generale e si applica a tutte le ipotesi di pensione di vecchiaia, salvo le deroghe espressamente previste dal legislatore.
  • La pensione di vecchiaia anticipata riconosciuta agli invalidi in misura non inferiore all'80% non è sottratta al regime delle finestre in assenza di un'espressa esclusione normativa.
  • Quando il giudice di merito interpreta restrittivamente una norma previdenziale di carattere generale, la decisione è censurabile per violazione di legge se contrasta con l'interpretazione già consolidata della Corte di cassazione.

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