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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35533/2022 del 02/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza esaminare i motivi di merito. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (operatore postale)

La controversia

La controversia nasce da un'azione risarcitoria proposta da una società titolare di un conto corrente presso l'operatore postale, assumendo di avere subito un danno per l'esecuzione di un pagamento indebito a favore di terzi mediante bonifico domiciliato. In primo grado la domanda era stata accolta, mentre il tribunale, in riforma, l'aveva rigettata. In cassazione la società attrice ha proposto ricorso affidato a due motivi, ma la Corte non è entrata nel merito perché ha rilevato un vizio preliminare di ammissibilità: il ricorso era stato sottoscritto da procuratori speciali della società, ma le relative procure notarili non erano state prodotte in giudizio. Poiché, quando il ricorso è proposto a mezzo di procuratore, la produzione della procura è necessaria per verificare il corretto conferimento dei poteri rappresentativi e processuali, l'omissione rende il ricorso inammissibile rilevabile d'ufficio.

Norme richiamate

  • art. 77 c.p.c.

    La produzione del documento contenente la procura è indispensabile per verificare il corretto conferimento dei poteri sostanziali e processuali al procuratore; in mancanza, il ricorso è inammissibile e il vizio è rilevabile d'ufficio.

  • artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c.

    Sono richiamati per la trattazione in camera di consiglio del ricorso ritenuto destinato a essere dichiarato in parte inammissibile e in parte manifestamente infondato.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È il parametro richiamato per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in conseguenza dell'esito dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Quando un ricorso è proposto da un ente a mezzo di procuratore, la procura speciale o generale deve essere prodotta in giudizio: la sola indicazione degli estremi non consente alla Corte di verificare il potere rappresentativo.
  • La mancanza della procura nel giudizio di legittimità integra un vizio di ammissibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio, e impedisce l'esame dei motivi di merito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e, ricorrendone i presupposti, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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