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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37302/2025 del 17/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della parte civile. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, applicando le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p. Poiché il ricorso non superava il vaglio di ammissibilità, è rimasta ferma l'assoluzione dell'imputata nei due gradi di merito.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (imputata)

La controversia

Nel procedimento penale promosso nei confronti di una donna, la parte civile ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato l'assoluzione dell'imputata dal reato di cui all'art. 392 c.p. Il ricorso censurava, in sostanza, la riferibilità all'imputata della condotta contestata. La Corte di cassazione, però, ha rilevato che il ricorso era aspecifico: non si confrontava con le ragioni dell'assoluzione, fondate sulla contraddittorietà delle dichiarazioni del ricorrente e già approfonditamente esaminate dalla sentenza di primo grado. Inoltre, il ricorso era ritenuto reiterativo di doglianze già disattese dai giudici di merito con motivazione logicamente e giuridicamente corretta.

Norme richiamate

  • art. 392 c.p.

    È il reato oggetto dell'imputazione contestata all'imputata, rispetto al quale la Corte di appello aveva confermato l'assoluzione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta specificamente con le rationes decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre censure già esaminate e disattese nei gradi di merito.
  • La mera contestazione della riferibilità della condotta all'imputato non è sufficiente, in sede di legittimità, se non si indicano puntualmente gli errori logici o giuridici della motivazione assolutoria.
  • Quando i giudici di merito hanno fondato l'assoluzione su valutazioni coerenti delle prove e su una motivazione immune da manifeste incongruenze, la Cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso che si limiti a una diversa lettura del materiale probatorio.
  • L'inammissibilità del ricorso determina, oltre alla definizione del giudizio, le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFalsità in atto pubblico
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblica
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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