Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 26212/2025 del 17/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale nei confronti dell'imputato per un reato in materia di stupefacenti. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla valutazione dei parametri di cui all'art. 133 c.p. In sostanza, si contestava il trattamento sanzionatorio applicato dal giudice di merito, ritenuto non adeguatamente motivato quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la determinazione del trattamento sanzionatorio rientri nella discrezionalità del giudice di merito e non sia censurabile in sede di legittimità quando, come nel caso concreto, non sia frutto di arbitrio e sia sorretta da motivazione non manifestamente illogica. Conseguentemente, all'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    individua il reato in materia di stupefacenti oggetto della conferma di responsabilità.

  • art. 62-bis c.p.

    le circostanze attenuanti generiche sono oggetto della doglianza difensiva per il loro mancato riconoscimento.

  • art. 133 c.p.

    richiama i criteri di commisurazione della pena, la cui applicazione è stata contestata dal ricorrente.

  • spese processuali

    alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese.

  • Cassa delle ammende

    viene disposta la condanna al versamento della somma di euro 3.000.

Massime di principio

  • La determinazione del trattamento sanzionatorio è affidata alla discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei casi in cui risulti arbitraria o sorretta da motivazione manifestamente illogica.
  • Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere censurato in sede di legittimità solo quando la motivazione sulla loro esclusione sia assente, apparente o manifestamente illogica, non essendo sufficiente una mera richiesta di rivalutazione del merito.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.