Cassazione Civile, Ordinanza n. 26684/2025 del 03/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario del contribuente e annullando l’atto impositivo. Ha compensato le spese dei giudizi di merito e ha condannato il Comune resistente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del ricorrente.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento emesso dal Comune per omessa denuncia e omesso versamento della TARSU relativa all’anno 2009, per un immobile di cui il contribuente aveva il possesso dal 2001. In primo e secondo grado il ricorso era stato respinto, ritenendosi tempestiva la notifica dell’avviso effettuata il 16 dicembre 2015, perché entro il 31 dicembre del quinto anno successivo al termine del 20 gennaio 2010, individuato come scadenza per la denuncia. Il ricorrente ha dedotto violazione dell’art. 1, comma 161, L. n. 296/2006 e dell’art. 70 d.lgs. n. 507/1993, sostenendo che la decadenza per l’accertamento non doveva decorrere dal 20 gennaio 2010, ma dal diverso momento in cui occorre distinguere tra occupazione già in essere fin dall’inizio dell’anno d’imposta e occupazione iniziata successivamente. Poiché il possesso era continuativo dal 2001 e la pretesa riguardava l’anno 2009, il termine quinquennale era già spirato al 31 dicembre 2014, sicché l’avviso notificato nel dicembre 2015 era decaduto.
Norme richiamate
art. 1, comma 161, L. 27 dicembre 2006, n. 296
Il termine quinquennale di decadenza per la notifica dell’avviso di accertamento va calcolato in relazione al momento in cui sorge l’obbligo dichiarativo, tenendo conto della distinzione tra occupazione già in corso dall’inizio del periodo d’imposta e occupazione iniziata successivamente.
art. 70, comma 1, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
La denuncia dei locali e delle aree tassabili va presentata entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione; il dato letterale impone di distinguere tra possesso/occupazione preesistente all’inizio dell’anno e quello iniziato dopo il 20 gennaio.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro processuale per denunciare la violazione di legge da parte del giudice di appello.
art. 384, primo comma, ultima parte, c.p.c.
In assenza di ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha deciso nel merito senza rinvio.
Massime di principio
- In tema di TARSU, il termine per la denuncia e, correlativamente, il dies a quo della decadenza dell’ente per l’accertamento vanno individuati distinguendo tra occupazione o detenzione già in corso all’inizio del periodo d’imposta e occupazione iniziata successivamente; nel primo caso la decadenza decorre dall’anno corrente, nel secondo dal 20 gennaio dell’anno successivo.
- L’espressione normativa 'entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione' non può essere automaticamente intesa come riferimento all’anno successivo al periodo d’imposta, se il dato letterale collega il termine all’inizio dell’occupazione e non all’anno di riferimento del tributo.
- Quando la soluzione della questione di diritto consente di definire la controversia senza ulteriori accertamenti fattuali, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito, annullando direttamente l’atto impositivo.
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