Cassazione Penale, Sentenza n. 9863/2024 del 07/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 11/05/2023 con cui il Tribunale di Sorveglianza ha dichiarato non luogo a provvedere sulla richiesta, proposta per conto della ricorrente, di accertamento incidentale della condotta di collaborazione ex art. 58-ter Ord. pen., trasmettendo gli atti al Magistrato di Sorveglianza di Pavia, ove pende istanza di permesso premio. La difesa denunciava violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 4-bis, 30-ter e 58-ter Ord. pen., sostenendo che il Tribunale avrebbe competenza diretta all'accertamento e che la ricorrente era stata irrevocabilmente assolta per il reato associativo (art. 416-bis), con conseguenze sul possibile riconoscimento della collaborazione utile o della impossibilità della stessa.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile come manifestamente infondato. La Corte ha confermato che, pur essendo di competenza del Tribunale di Sorveglianza l'accertamento delle condotte di collaborazione (art. 58-ter) e l'accertamento dell'impossibilità di collaborazione ai sensi dell'art. 4-bis, spetta comunque al Magistrato di Sorveglianza valutare preliminarmente la pregiudizialità di tale accertamento rispetto a una richiesta di beneficio penitenziario (es. permesso premio): il Magistrato deve prima verificare le condizioni di ammissibilità dell'istanza e, se non ritiene manifestamente insussistenti tali condizioni, sospendere la decisione e rimettere la questione al giudice collegiale. Nel caso concreto il Tribunale ha correttamente dichiarato non luogo a provvedere e trasmesso gli atti al Magistrato competente, considerando anche un precedente decreto del Magistrato di Pavia del 10/08/2022 non impugnato. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 58-ter Ordinamento penitenziario
Riserva al Tribunale di Sorveglianza la competenza per l'accertamento delle condotte di collaborazione con la giustizia; tuttavia l'accertamento incidentale non può essere autonomamente richiesto dal detenuto quando è in corso un procedimento per benefici di competenza del Magistrato, poiché spetta al Magistrato valutare la pregiudizialità e, se necessario, sospendere e rimettere al Tribunale
art. 4-bis Ordinamento penitenziario
Regola l'impossibilità/inesigibilità della collaborazione per i condannati per reati ostativi; l'accertamento dell'impossibilità, pur essendo di competenza del Tribunale, resta incidentale e soggetto alla valutazione preliminare del Magistrato sulla sua rilevanza rispetto alla decisione sul beneficio
art. 30-ter Ordinamento penitenziario
Richiamato dalla difesa tra le norme rilevanti per i benefici e le forme di collaborazione; nel provvedimento non emerge una diversa interpretazione che contrasti i principi sopra richiamati
Prevede la possibilità di condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso infondato; la Corte ha ritenuto sussistenti profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e ha irrogato la sanzione di euro 3.000,00
Massime di principio
- Quando è richiesta la concessione di un beneficio penitenziario (es. permesso premio) e l'accertamento della collaborazione con la giustizia è pregiudiziale, il Magistrato di Sorveglianza deve innanzitutto valutare l'ammissibilità dell'istanza: se le condizioni non sono manifestamente insussistenti, sospende la decisione e rimette la questione al Tribunale di Sorveglianza.
- L'accertamento incidentale della "impossibilità" o della "utilità" della collaborazione, pur spettando al Tribunale, non può essere chiesto autonomamente dal detenuto al Tribunale quando è in corso un procedimento di competenza del Magistrato: spetta al Magistrato decidere se tale accertamento sia effettivamente pregiudiziale.
- Un provvedimento del Magistrato di Sorveglianza già emesso e non impugnato può influire negativamente sulla posizione del richiedente in successivi tentativi; l'assenza di impugnazione di decreti precedenti è un elemento rilevante.
- L'accertamento della cosiddetta collaborazione "utile" richiede riferimento ai fatti e alle responsabilità definiti con sentenza definitiva di condanna; un'assoluzione irrevocabile per specifici reati (es. 416-bis) è un elemento da considerare nella valutazione della possibile collaborazione utile, ma non automatizza l'esito della valutazione sulla pregiudizialità dell'accertamento.
- Per evitare l'inammissibilità del ricorso, il difensore dovrebbe proporre il rimedio giurisdizionale adeguato (impugnare il decreto del Magistrato se necessario) e, se si chiede l'intervento del Tribunale, farlo soltanto dopo che il Magistrato abbia valutato e sospeso la decisione ovvero aver esaurito i rimedi disponibili davanti al Magistrato
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