Cassazione Civile, Ordinanza n. 03035/2024 del 01/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (eredi)
La controversia
Una creditrice aveva convenuto in giudizio i soggetti coinvolti in un accordo patrimoniale stipulato in sede di separazione consensuale, chiedendo che fosse dichiarata la simulazione o l'inefficacia ex art. 2901 c.c. del trasferimento della metà di un immobile, effettuato dal coniuge debitore in favore dell'altro coniuge a tacitazione dei diritti di mantenimento. In primo grado la domanda era stata rigettata per difetto di prova dell'atto traslativo e del pregiudizio alla garanzia patrimoniale; in appello la decisione era stata riformata, con accoglimento dell'azione revocatoria, valorizzando l'ammissione del trasferimento e la visura catastale, oltre a ritenere sussistenti i presupposti soggettivi e oggettivi dell'azione. I ricorrenti principali e incidentali, eredi della parte acquirente, hanno censurato la sentenza d'appello con quattro motivi: 1) ultrapetizione e violazione del principio devolutivo, assumendo che la corte territoriale avesse deciso su una revocatoria fondata sull'anteriorità del credito rispetto all'atto, diversa da quella dedotta in primo grado; 2) violazione del giudicato interno e delle regole sull'onere della prova, sostenendo che la statuizione del tribunale sul mancato assolvimento dell'onere probatorio non fosse stata impugnata; 3) violazione delle presunzioni semplici e dell'art. 2697 c.c., per avere desunto la scientia damni dalla sola alienazione immobiliare e dal vincolo coniugale; 4) motivazione apparente e omesso esame di fatti decisivi, per non avere la corte spiegato perché dal solo rapporto di coniugio potesse ricavarsi la consapevolezza del pregiudizio, trascurando anche la separazione di fatto e la cessazione dei rapporti lavorativi tra le parti molti anni prima.
La decisione
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente ricorso principale e incidentale, ha rigettato i primi due motivi perché infondati e ha accolto il terzo e il quarto motivo, rilevando che la corte d'appello aveva fondato la prova della scientia damni su un ragionamento presuntivo insufficiente: aveva attribuito rilievo, in sostanza, al solo fatto che il negozio avesse ad oggetto un immobile e al rapporto di coniugio tra debitore e acquirente, senza ulteriori elementi specifici idonei a integrare i requisiti di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
norma sull'azione revocatoria ordinaria; per la declaratoria di inefficacia dell'atto dispositivo occorre verificare i presupposti oggettivi e soggettivi della fattispecie, compresa la consapevolezza del pregiudizio arrecato al creditore
il giudice non può pronunciarsi oltre i limiti della domanda; nel caso concreto è stato escluso il vizio di ultrapetizione
richiamato dai ricorrenti in relazione alla dedotta modifica del thema decidendum; la censura è stata ritenuta infondata
il giudice d'appello non può conoscere domande o eccezioni nuove; nella specie la doglianza è stata respinta perché la questione era già compresa nel devolutum
richiamato per il giudicato interno; la Corte ha escluso che si fosse formato sul punto contestato
richiamato con riferimento all'effetto devolutivo dell'impugnazione e alla mancata acquiescenza
richiamato per il giudicato sostanziale e l'impossibilità di rimettere in discussione la statuizione non impugnata; la Corte ha escluso la formazione del giudicato interno
le presunzioni semplici possono fondare la prova solo se il ragionamento inferenziale è sorretto da indizi gravi, precisi e concordanti
i fatti noti da cui si risale al fatto ignoto devono avere i requisiti di gravità, precisione e concordanza; un solo indizio è utilizzabile solo se particolarmente qualificato e adeguatamente motivato
l'onere della prova dei presupposti dell'azione revocatoria grava sull'attore; non può essere indebitamente spostato sulla controparte
art. 111, comma 6, Cost.
la motivazione della sentenza deve consentire di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; è censurabile la motivazione meramente apparente
la sentenza deve contenere una motivazione sufficiente e non solo apparente; nel caso concreto la motivazione sul punto della scientia damni è stata ritenuta insufficiente
Massime di principio
- In tema di azione revocatoria ordinaria, la prova della consapevolezza del pregiudizio non può essere ricavata in modo automatico dalla sola natura immobiliare dell'atto o dalla mera esistenza di un rapporto familiare tra disponente e terzo; occorrono elementi ulteriori, specifici e coerenti, idonei a soddisfare i requisiti delle presunzioni semplici.
- Un ragionamento presuntivo fondato su un solo indizio è ammissibile solo se l'indizio sia di per sé grave e preciso e il giudice dia conto in motivazione del percorso logico che collega il fatto noto al fatto ignoto.
- Nel giudizio di appello il divieto di ultrapetizione non è violato quando il giudice riformuli la soluzione giuridica della domanda restando entro il perimetro del fatto costitutivo e delle contestazioni già devolute con l'impugnazione.
- Il giudicato interno non si forma su una statuizione che sia stata investita, anche solo parzialmente, dai motivi di appello; l'impugnazione di uno degli elementi della sequenza fatto-norma-effetto riapre la cognizione sull'intera questione.
- L'onere di provare i presupposti dell'azione revocatoria resta a carico dell'attore e non può essere rovesciato sulla parte convenuta attraverso una presunzione non adeguatamente sorretta da indizi qualificati.
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