Cassazione Penale, Ordinanza n. 20779/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, sostenendo che la Corte territoriale non avesse valutato adeguatamente la memoria depositata, con cui si evidenziava il successivo ottenimento di un regolare documento valido per l'espatrio. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio motivazionale sulla ritenuta recidiva reiterata specifica e sulla mancata concessione delle attenuanti generiche prevalenti, contestando sia i presupposti della recidiva sia la valutazione di maggiore pericolosità sociale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non deducibile in sede di legittimità perché sostanzialmente riproduttivo delle doglianze già esaminate e respinte in appello, osservando inoltre che la successiva acquisizione di un documento regolare era un post factum amministrativo privo di incidenza sulle ragioni della decisione e che, in presenza di recidiva reiterata specifica, non poteva comunque applicarsi l'art. 131-bis c.p. Il secondo motivo è stato reputato manifestamente infondato, poiché per la recidiva reiterata è sufficiente che, al momento del reato, l'imputato sia gravato da più sentenze definitive per fatti precedenti, e la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato anche sulla risalenza dei precedenti e sull'attualità della pericolosità sociale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando sia riconosciuta una recidiva reiterata specifica, considerata indice di accentuata pericolosità sociale.
La recidiva reiterata specifica va valutata con riferimento alla presenza, al momento della consumazione del reato, di più sentenze definitive per reati precedenti, espressive di maggiore pericolosità sociale.
Il ricorso fondato sulla mera riproposizione delle censure già dedotte e disattese in appello, senza critica argomentata della sentenza impugnata, è inammissibile per difetto di specificità.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è scrutinabile la doglianza che si limiti a reiterare, senza specifica confutazione della motivazione d'appello, le medesime argomentazioni già respinte dal giudice di merito.
- La valutazione sulla particolare tenuità del fatto deve essere negata quando la condotta si collochi in un contesto non episodico e risulti incompatibile con un giudizio di minima offensività, specie se connotata da abitualità nella violazione della pubblica fede.
- Il sopravvenuto conseguimento di un documento regolare dopo il fatto integra un post factum amministrativo e non incide retroattivamente sulla sussistenza o sulla gravità del reato già consumato.
- Ai fini della recidiva reiterata specifica rilevano le sentenze definitive pregresse esistenti al momento della consumazione del reato, non i meri fatti storici non ancora definiti.
- La risalenza temporale dei precedenti penali impone una motivazione rafforzata sulla persistenza della pericolosità sociale, ma tale onere è assolto quando il giudice dia conto dell'inefficacia di eventuali percorsi rieducativi e del concreto contesto del nuovo reato.
- La particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta quando la recidiva reiterata specifica sia sintomatica di un'elevata colpevolezza e di una maggiore pericolosità sociale.
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