Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 17588/2025 del 30/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuenti)

La controversia

La controversia nasce da una verifica fiscale svolta nei confronti di un'associazione culturale, a seguito della quale l'Ufficio ha emesso un processo verbale di constatazione e poi un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2011, ritenendo che l'attività teatrale dell'ente avesse natura commerciale. Conseguentemente, l'Amministrazione ha notificato ai tre soci ulteriori avvisi di accertamento personali, imputando loro per trasparenza un maggior reddito derivante dall'accertamento emesso nei confronti dell'ente. I contribuenti hanno impugnato gli avvisi personali; la CTP ha accolto il ricorso e la CTR ha rigettato l'appello dell'Agenzia. In cassazione, tuttavia, la causa è stata definita non sul merito dei motivi di ricorso, ma perché l'atto impositivo risultava inserito nell'elenco trasmesso dall'Agenzia ai fini della definizione agevolata delle liti fiscali prevista dalla legge di bilancio 2023: ciò ha documentato la regolare definizione della controversia e l'assenza di diniego, con conseguente estinzione del processo di legittimità. La Corte ha inoltre precisato che non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di estinzione per definizione agevolata.

La decisione

La Corte ha preso atto della definizione agevolata della controversia fiscale e ha dichiarato estinto il processo di cassazione ai sensi dell'art. 1, comma 198, della legge n. 197 del 2022, rilevando che l'inserimento dell'atto nell'elenco ex art. 40, comma 3, d.l. n. 13 del 2023, unitamente all'assenza di diniego, prova la regolare definizione della lite. Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate. È stato escluso il raddoppio del contributo unificato, perché misura applicabile solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità e non estensibile analogicamente alla definizione agevolata.

Norme richiamate

  • art. 40, comma 3, d.l. n. 13 del 2023

    L'inserimento dell'atto nell'elenco trasmesso dall'Agenzia in osservanza di tale disposizione documenta la regolare definizione della controversia ai fini della riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità.

  • art. 1, commi 186 ss., legge n. 197 del 2022

    La regolare definizione della controversia nelle forme previste dalla disciplina sulla definizione agevolata delle liti fiscali comporta l'estinzione del processo di cassazione, in assenza di diniego ai sensi del comma 200.

  • art. 1, comma 198, legge n. 197 del 2022

    Il processo si estingue quando risulta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dalla legge e manca un diniego; le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.

  • art. 1, comma 200, legge n. 197 del 2022

    L'assenza di diniego ai sensi di questa disposizione è condizione rilevante per ritenere perfezionata la definizione agevolata e quindi dichiarare l'estinzione.

Massime di principio

  • La definizione agevolata della lite fiscale, se documentalmente risultante dall'elenco trasmesso dall'Amministrazione e non seguita da diniego nei termini previsti, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • La declaratoria di estinzione per definizione agevolata comporta che le spese restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica in via estensiva o analogica ai casi di estinzione del giudizio per definizione agevolata, poiché la misura è riferita soltanto ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.