Cassazione Penale, Ordinanza n. 22203/2026 del 16/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza della Corte di appello di Milano, quale giudice dell’esecuzione, che aveva rigettato l’istanza di riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra reati già separatamente giudicati in sede di cognizione. Ha dedotto che il giudice di merito avrebbe violato i criteri giurisprudenziali sull’unicità del disegno criminoso, poiché le condotte erano omogenee e temporalmente ravvicinate; ha inoltre lamentato il mancato riconoscimento della continuazione anche per gruppi di reati più vicini tra loro e la mancata valorizzazione del documentato stato di tossicodipendenza quale elemento unificatore. La Corte di cassazione ha rilevato che il giudice dell’esecuzione aveva invece motivato in modo congruo sull’assenza di un’unica programmazione criminosa, valorizzando la notevole distanza temporale tra i reati, la diversa tipologia di sostanze stupefacenti e le differenti causali delle condotte, nonché l’assenza di un nesso documentabile tra i fatti e la tossicodipendenza. Ha inoltre osservato che la censura sulla continuazione per gruppi era generica, perché non sorretta da specifiche allegazioni nell’istanza e nel ricorso. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo corretta e logica la motivazione del giudice dell’esecuzione sul diniego della continuazione. Ha confermato che la distanza di anni tra i reati, la loro disomogeneità oggettiva e causale e l’assenza di un collegamento concreto con lo stato di tossicodipendenza escludevano la prova di un medesimo disegno criminoso. Ha inoltre ritenuto non scrutinabile, perché non specificamente dedotta, la richiesta subordinata di riconoscimento della continuazione per gruppi di reati. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Nel procedimento esecutivo il riconoscimento della continuazione richiede una verifica rigorosa della sussistenza di un medesimo disegno criminoso; lo stato di tossicodipendenza deve essere valutato solo se concretamente collegato ai reati e idoneo a dimostrare una preventiva programmazione unitaria.
La continuazione presuppone che i diversi reati siano stati frutto di una medesima risoluzione criminosa originaria; indici quali omogeneità delle violazioni e contiguità temporale sono solo elementi sintomatici, non decisivi di per sé.
In caso di diffusione del provvedimento devono essere omessi generalità e dati identificativi.
art. 52 d.lgs. 196/03 e ss.mm.
Ribadito l’obbligo di anonimizzazione dei dati personali nel provvedimento diffuso.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione, anche in sede esecutiva, esige una verifica concreta e rigorosa dell’esistenza di una preventiva e unitaria programmazione criminosa già al momento del primo reato.
- L’omogeneità dei reati, la vicinanza temporale e la contiguità spaziale sono meri indici sintomatici: non bastano, da soli, a dimostrare l’unicità del disegno criminoso.
- Quando i reati sono commessi a notevole distanza temporale, può presumersi l’assenza di una progettazione unitaria, salvo che l’interessato fornisca prova contraria specifica e convincente.
- La richiesta di continuazione per gruppi di reati richiede una specifica allegazione dei singoli gruppi e degli indici rivelatori del loro collegamento; in difetto, il giudice non è tenuto a una verifica ulteriore e articolata su profili non dedotti.
- Lo stato di tossicodipendenza può rilevare come elemento a sostegno della continuazione solo se risulta concretamente collegato ai reati e idoneo a spiegare una programmazione unitaria delle condotte.
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