Sentenza del 19/11/2019 n. 29976 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR Emilia-Romagna che aveva dichiarato improcedibile il giudizio di rinvio, ritenendo che l'Ufficio non avesse proposto un appello incidentale e che la sentenza di primo grado fosse ormai coperta da giudicato. L'Agenzia sosteneva invece che il giudizio di rinvio costituisse la prosecuzione del processo originario e che fosse sufficiente la costituzione in giudizio con la riproposizione delle difese e delle richieste già formulate nell'appello originario. Ha inoltre contestato l'erronea applicazione delle regole sul giudicato e ha riproposto le ulteriori censure già formulate nel precedente ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e dichiarato assorbiti gli altri. Ha stabilito che il giudizio di rinvio non è autonomo, ma costituisce la prosecuzione del procedimento precedente; pertanto, non è necessaria una nuova impugnazione o uno specifico appello incidentale. È sufficiente che la parte si costituisca e richiami le domande, difese e conclusioni già formulate. Nel caso concreto, le controdeduzioni dell'Agenzia, con la riproposizione delle richieste contenute nell'appello originario, erano idonee a conservarle la posizione di appellante. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata a una diversa Sezione della CTR Emilia-Romagna, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63
Quando la Corte di cassazione rinvia la causa alla commissione tributaria provinciale o regionale la riassunzione deve essere fatta nei confronti di tutte le parti personalmente entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza nelle forme rispettivamente previste per i giudizi di primo e di secondo grado in quanto applicabili.
La norma disciplina la riassunzione del giudizio tributario dopo il rinvio disposto dalla Cassazione. Il giudizio di rinvio è la prosecuzione del processo precedente; le parti mantengono la posizione processuale già assunta e non possono proporre domande diverse da quelle originarie.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63, comma 3
In ogni caso, a pena d'inammissibilità, deve essere prodotta copia autentica della sentenza di cassazione.
L'inammissibilità dell'atto di riassunzione opera per il mancato rispetto dell'obbligo espressamente previsto dalla norma e non può essere estesa ad altri requisiti non contemplati.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63, comma 4
Nel giudizio di rinvio le parti conservano la stessa posizione processuale del procedimento in cui è stata pronunciata la sentenza cassata e non possono formulare richieste diverse da quelle prese in precedenza.
La riassunzione ricolloca le parti nella posizione che avevano nel grado precedente alla sentenza cassata. Non occorre rinnovare l'impugnazione: è sufficiente richiamare le precedenti domande, difese e conclusioni.
La riassunzione si fa con citazione.
La disposizione generale sulla riassunzione si applica insieme alla disciplina speciale del processo tributario, nei limiti della compatibilità. Nel giudizio tributario prevale la disciplina speciale dell'art. 63 del D.Lgs. n. 546 del 1992.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2
Nel processo tributario le norme del codice di procedura civile si applicano in quanto compatibili e salvo quanto previsto dalla disciplina speciale tributaria.
La norma è stata invocata dall'Agenzia in tema di impugnazioni incidentali, ma la Corte ha ritenuto non necessaria la proposizione di un nuovo appello incidentale nel giudizio di rinvio.
La mancata riassunzione determina l'estinzione del processo e la definitività dell'atto impositivo oggetto del giudizio. Per tale ragione anche la parte risultata vittoriosa può avere interesse a riassumere la causa, al fine di evitare la definitività dell'imposizione.
Massime di principio
- Il giudizio di rinvio dopo una cassazione non costituisce un nuovo processo, ma la prosecuzione di quello originario nei limiti stabiliti dalla sentenza della Cassazione.
- La parte che si costituisce nel giudizio di rinvio non deve necessariamente proporre una nuova impugnazione o un nuovo appello incidentale: è normalmente sufficiente richiamare le domande, difese e conclusioni già formulate.
- Le parti conservano la posizione processuale assunta nel procedimento precedente alla sentenza cassata e non possono introdurre domande o richieste nuove.
- La riassunzione può essere necessaria anche per la parte che aveva vinto nel grado precedente, perché la mancata riassunzione può comportare l'estinzione del processo e la definitività dell'atto impugnato.
- Gli adempimenti espressamente previsti dalla disciplina della riassunzione, inclusa la produzione della copia autentica della sentenza di cassazione e il rispetto del termine perentorio, devono essere osservati; le cause di inammissibilità non previste espressamente non possono essere applicate in via estensiva.
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