Cassazione Penale, Sentenza n. 33593/2022 del 13/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Le ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo del 03/12/2020 che aveva confermato la condanna in primo grado per il reato di furto (somma di Euro 460,00 e monili in metallo prezioso) commesso in concorso in privata dimora. L'impugnazione articolava cinque motivi: 1) inutilizzabilità di informazioni rese da fonte confidenziale; 2) fragilità e contraddittorietà dell'individuazione fotografica operata dalla persona offesa; 3) omessa motivazione sul diniego di rinnovazione istruttoria in appello per l'esame del video; 4) inesistenza di prova certa di identità dall'esito della perizia fisiognomica (solo somiglianza); 5) omissione nella concessione della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità e delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto i motivi generici e non confrontati criticamente con le argomentazioni del giudice di merito: il Collegio territoriale aveva escluso qualsiasi valore probatorio alle informazioni confidenziali; aveva motivatamente ritenuto attendibile l'individuazione fotografica (effettuata a 6 giorni dal fatto, con descrizioni e riscontro peritale); aveva correttamente valutato l'esito della perizia fisiognomica quale conferma e complemento al riconoscimento della persona offesa; il valore della refurtiva non risultava tale da giustificare l'attenuante per speciale tenuità del danno e le attenuanti generiche erano adeguatamente escluse per gravità della condotta e intensità del dolo. Conseguentemente i ricorsi sono inammissibili e le ricorrenti sono condannate alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Inoltre, nulla è dovuto alla parte civile per spese in quanto la sua memoria è stata depositata oltre i termini perentori previsti dalla disciplina emergenziale (PEC e termine dei cinque giorni), per cui non è stata considerata neppure ai fini della liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Richiamato nel primo motivo: la Corte territoriale aveva già escluso qualsiasi valore probatorio delle informazioni fornite da fonte confidenziale, rendendo generica l'eccezione delle ricorrenti.
Citando la disciplina sulle dichiarazioni dei testimoni/confidenziali; la Corte ha ritenuto che le valutazioni del giudice di merito avessero escluso rilevanza probatoria alle informazioni confidenziali.
Richiamato rispetto all'individuazione fotografica: la Corte d'appello ha spiegato la attendibilità del riconoscimento (distanza temporale breve, descrizioni coerenti, riscontri peritali), e tale apprezzamento non è sindacabile in Cassazione se congruamente motivato.
Richiamato dal terzo motivo circa la rinnovazione istruttoria: la Corte ha ritenuto non irragionevole la valutazione sulla perizia fisiognomica e ha ritenuto che la perizia fosse più accurata di una semplice visione del video, giustificando il diniego di rinnovazione.
Invocato nel quarto motivo sulla insufficienza probatoria: la Cassazione ha ritenuto che la perizia non fosse autosufficiente ma integrasse e confermasse il riconoscimento della persona offesa, perciò la valutazione di responsabilità è risultata adeguatamente motivata.
Riferito al motivo sulla speciale tenuità del danno patrimoniale: la Corte ha ricordato che l'attenuante presuppone un pregiudizio lievissimo ed economicamente irrilevante, condizione non sussistente con il valore della refurtiva di Euro 460,00.
d.l. 28/10/2020 n.137 (art. 23, comma 8) conv. L. 18/12/2020 n.176 e d.l. n.105/2021 (artt. 1 e 7)
Richiamati per la disciplina emergenziale di deposito telematico delle conclusioni: la Corte ha ritenuto perentori i termini e dunque inammissibili le memorie tardive della parte civile, anche ai fini della liquidazione delle spese.
Riferimento al giudizio camerale: la Corte ha applicato il principio che, in sede camerale, memorie depositate oltre i termini previsti non possono essere valutate e non rilevano per la liquidazione delle spese.
Massime di principio
- In Cassazione le censure generiche e che non confrontano criticamente la motivazione del giudice di merito sono inammissibili: occorre specificare dove e perché la motivazione sarebbe carente o illegittima.
- Il riconoscimento operato dalla persona offesa è valutato tenendo conto di circostanze fattuali (prossimità temporale al fatto, descrizioni dettagliate, riscontri peritali); se adeguatamente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità.
- Una perizia fisiognomica che integra e conferma un riconoscimento visivo può rafforzare l'apprezzamento di identità; il giudice di merito può ritenere tale perizia più affidabile di una mera visione del video.
- L'attenuante per speciale tenuità del danno patrimoniale richiede un valore della refurtiva praticamente irrisorio; entità economiche come Euro 460,00 possono non soddisfare tale requisito.
- In regime di norme emergenziali (es. disposizioni su deposito PEC e termini perentori) le modalità e i termini di deposito sono perentori: memorie tardive non sono valutabili e non incidono sulla liquidazione delle spese.
- Per ottenere successo in cassazione è necessario dimostrare violazioni di legge o contrasto insanabile nella motivazione del giudice di merito; contestazioni puramente valutative, se ben motivate dal giudice interno, difficilmente prevalgono.
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