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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33593/2022 del 13/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo del 03/12/2020 che aveva confermato la condanna in primo grado per il reato di furto (somma di Euro 460,00 e monili in metallo prezioso) commesso in concorso in privata dimora. L'impugnazione articolava cinque motivi: 1) inutilizzabilità di informazioni rese da fonte confidenziale; 2) fragilità e contraddittorietà dell'individuazione fotografica operata dalla persona offesa; 3) omessa motivazione sul diniego di rinnovazione istruttoria in appello per l'esame del video; 4) inesistenza di prova certa di identità dall'esito della perizia fisiognomica (solo somiglianza); 5) omissione nella concessione della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità e delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto i motivi generici e non confrontati criticamente con le argomentazioni del giudice di merito: il Collegio territoriale aveva escluso qualsiasi valore probatorio alle informazioni confidenziali; aveva motivatamente ritenuto attendibile l'individuazione fotografica (effettuata a 6 giorni dal fatto, con descrizioni e riscontro peritale); aveva correttamente valutato l'esito della perizia fisiognomica quale conferma e complemento al riconoscimento della persona offesa; il valore della refurtiva non risultava tale da giustificare l'attenuante per speciale tenuità del danno e le attenuanti generiche erano adeguatamente escluse per gravità della condotta e intensità del dolo. Conseguentemente i ricorsi sono inammissibili e le ricorrenti sono condannate alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Inoltre, nulla è dovuto alla parte civile per spese in quanto la sua memoria è stata depositata oltre i termini perentori previsti dalla disciplina emergenziale (PEC e termine dei cinque giorni), per cui non è stata considerata neppure ai fini della liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 195 cod. proc. pen.

    Richiamato nel primo motivo: la Corte territoriale aveva già escluso qualsiasi valore probatorio delle informazioni fornite da fonte confidenziale, rendendo generica l'eccezione delle ricorrenti.

  • art. 203 cod. proc. pen.

    Citando la disciplina sulle dichiarazioni dei testimoni/confidenziali; la Corte ha ritenuto che le valutazioni del giudice di merito avessero escluso rilevanza probatoria alle informazioni confidenziali.

  • art. 213 cod. proc. pen.

    Richiamato rispetto all'individuazione fotografica: la Corte d'appello ha spiegato la attendibilità del riconoscimento (distanza temporale breve, descrizioni coerenti, riscontri peritali), e tale apprezzamento non è sindacabile in Cassazione se congruamente motivato.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Richiamato dal terzo motivo circa la rinnovazione istruttoria: la Corte ha ritenuto non irragionevole la valutazione sulla perizia fisiognomica e ha ritenuto che la perizia fosse più accurata di una semplice visione del video, giustificando il diniego di rinnovazione.

  • art. 530 cod. proc. pen.

    Invocato nel quarto motivo sulla insufficienza probatoria: la Cassazione ha ritenuto che la perizia non fosse autosufficiente ma integrasse e confermasse il riconoscimento della persona offesa, perciò la valutazione di responsabilità è risultata adeguatamente motivata.

  • art. 62 n. 4 cod. pen.

    Riferito al motivo sulla speciale tenuità del danno patrimoniale: la Corte ha ricordato che l'attenuante presuppone un pregiudizio lievissimo ed economicamente irrilevante, condizione non sussistente con il valore della refurtiva di Euro 460,00.

  • d.l. 28/10/2020 n.137 (art. 23, comma 8) conv. L. 18/12/2020 n.176 e d.l. n.105/2021 (artt. 1 e 7)

    Richiamati per la disciplina emergenziale di deposito telematico delle conclusioni: la Corte ha ritenuto perentori i termini e dunque inammissibili le memorie tardive della parte civile, anche ai fini della liquidazione delle spese.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Riferimento al giudizio camerale: la Corte ha applicato il principio che, in sede camerale, memorie depositate oltre i termini previsti non possono essere valutate e non rilevano per la liquidazione delle spese.

Massime di principio

  • In Cassazione le censure generiche e che non confrontano criticamente la motivazione del giudice di merito sono inammissibili: occorre specificare dove e perché la motivazione sarebbe carente o illegittima.
  • Il riconoscimento operato dalla persona offesa è valutato tenendo conto di circostanze fattuali (prossimità temporale al fatto, descrizioni dettagliate, riscontri peritali); se adeguatamente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità.
  • Una perizia fisiognomica che integra e conferma un riconoscimento visivo può rafforzare l'apprezzamento di identità; il giudice di merito può ritenere tale perizia più affidabile di una mera visione del video.
  • L'attenuante per speciale tenuità del danno patrimoniale richiede un valore della refurtiva praticamente irrisorio; entità economiche come Euro 460,00 possono non soddisfare tale requisito.
  • In regime di norme emergenziali (es. disposizioni su deposito PEC e termini perentori) le modalità e i termini di deposito sono perentori: memorie tardive non sono valutabili e non incidono sulla liquidazione delle spese.
  • Per ottenere successo in cassazione è necessario dimostrare violazioni di legge o contrasto insanabile nella motivazione del giudice di merito; contestazioni puramente valutative, se ben motivate dal giudice interno, difficilmente prevalgono.

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