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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20501/2024 del 23/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto del 27/10/2023 che aveva dichiarato inammissibile il ricorso avverso il decreto del Tribunale di Palermo del 17/04/2023, con il quale era stata applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Il ricorrente contestava l'applicazione all'impugnazione dell'art.581 comma 1-ter c.p.p. mediante un doppio rinvio (art.10 co.4 d.lgs.159/2011 e art.680 ultimo comma c.p.p.), sostenendo: 1) il rinvio opera "in quanto applicabili" e va quindi valutata la compatibilità normativa; 2) l'art.581 co.1-ter riguarda la dichiarazione/elezione di domicilio "ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio", fattispecie diversa dal procedimento di prevenzione iniziato con semplice avviso di convocazione; 3) l'art.89 co.3 d.lgs.150/2022 (L.199/2022) avrebbe limitato l'applicazione dell'art.581 alle sole impugnazioni contro sentenze; 4) non è consentita l'analogia in malam partem; 5) giurisprudenza recente sulle misure cautelari (Cass. Sez.4 n.22140/2023 e Sez.1 n.29321/2023) circoscrive l'applicazione della norma alle impugnazioni introdotte con decreto di citazione a giudizio e contro sentenze, condizioni non presenti nel caso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso per infondatezza. Ha ritenuto che il provvedimento terminativo del procedimento di prevenzione, pur nominato "decreto", abbia natura sostanziale di sentenza per consolidata giurisprudenza, e quindi risulti applicabile l'art.581 co.1-ter c.p.p. tramite il rinvio previsto dall'art.10 co.4 d.lgs.159/2011 e dall'art.680 c.p.p. La Corte ha escluso che la differenza formale tra decreto di citazione e avviso di convocazione giustifichi una diversa disciplina, e ha osservato come le esigenze di celerità che giustificano trattamenti speciali nelle misure cautelari non si pongano allo stesso modo nel procedimento di prevenzione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art.581 comma 1-ter c.p.p.

    onere di deposito della dichiarazione/elezione di domicilio "ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio"

    La Corte ha ritenuto applicabile la norma all'impugnazione del provvedimento di prevenzione in forza del rinvio operato dal d.lgs.159/2011 e dall'art.680 c.p.p., con conseguente inammissibilità per mancata allegazione se mancante

  • art.10 co.4 d.lgs. 159/2011

    si osservano nel procedimento di impugnazione, in quanto applicabili, le norme del codice di rito sulla proposizione e decisione dei ricorsi in materia di misure di sicurezza

    Opera un rinvio al codice di rito per le impugnazioni in materia di misure di prevenzione; la Corte ha ritenuto che tale rinvio, unitamente al richiamo all'art.680 c.p.p., renda applicabile l'art.581 c.p.p.

  • art.680 ultimo comma c.p.p.

    Prevede, per le misure di sicurezza, l'osservanza delle disposizioni generali in materia di impugnazione; funge da secondo anello del "doppio rinvio" che porta all'applicazione dell'art.581 c.p.p.

  • art.89 co.3 d.lgs. 150/2022 (conv. L.199/2022)

    "per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze"

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che l'art.581 è limitato alle impugnazioni contro sentenze; la Corte ha ritenuto che, dato il carattere sostanziale di sentenza del decreto di prevenzione, la limitazione non osti all'applicazione dell'art.581

  • Giurisprudenza: Sez. U, n.600 del 29/10/2009 (Galdieri); Sez.6 n.11662/2006 (Castelluccia); Sez.6 n.40999/2015 (Viviani)

    In tali pronunce si afferma il carattere giurisdizionale del procedimento di prevenzione e la natura sostanziale di sentenza del decreto che applica misure di prevenzione; principio centrale per l'applicabilità delle norme sulle impugnazioni

  • Giurisprudenza citata dal ricorrente: Cass. Sez.4 n.22140/2023 e Sez.1 n.29321/2023

    Pronunce in tema di misure cautelari che circoscrivono l'applicazione di talune formalità (come l'art.581) alle impugnazioni introdotte con decreto di citazione e contro sentenze; la Corte di Cassazione ha ritenuto tali principi settoriali e non estendibili automaticamente al procedimento di prevenzione

Massime di principio

  • I provvedimenti terminali del procedimento di prevenzione, pur denominati "decreti", sono sostanzialmente "sentenze" e quindi sono soggetti, tramite i rinvii normativi, alle regole generali sulle impugnazioni del codice di rito.
  • Per i ricorsi avverso misure di prevenzione è prudente e consigliabile allegare la dichiarazione/elezione di domicilio richiesta dall'art.581 co.1-ter c.p.p., poiché la sua mancata produzione può portare all'inammissibilità dell'impugnazione.
  • Il rinvio operato dall'art.10 co.4 d.lgs.159/2011 e dall'art.680 c.p.p. può rendere applicabili formalità del codice di rito anche nel procedimento di prevenzione; la valutazione di "compatibilità" deve partire dalla natura sostanziale dell'atto impugnato.
  • La giurisprudenza sulle misure cautelari non è automaticamente trasferibile al procedimento di prevenzione: occorre verificare le esigenze procedurali e la natura dell'atto in concreto prima di invocare limitazioni alle formalità.
  • Per evitare rischi processuali è preferibile conformarsi alle formalità previste per le impugnazioni ordinare (es. elezione/dichiarazione di domicilio) anche quando l'impugnazione è proposta contro provvedimenti denominati "decreto" nel rito di prevenzione.

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