Cassazione Penale, Ordinanza n. 03926/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato l'esito sfavorevole per l'imputato e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando la genericità del motivo e la non deducibilità in cassazione delle questioni sulle cause di proscioglimento quando non erano state devolute in appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per evasione. Dal testo risulta che il solo motivo esaminato censurava la condanna per il reato di cui all'art. 385 c.p., ma in modo ritenuto del tutto generico e privo di specificità, senza indicare le ragioni di diritto né i dati di fatto posti a fondamento della censura. Inoltre, il ricorrente lamentava l'omesso accertamento di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e la mancata assoluzione, ma tale profilo è stato considerato non deducibile in sede di legittimità perché i motivi di appello avevano riguardato esclusivamente l'esclusione della recidiva.
Norme richiamate
È la norma incriminatrice per il reato di evasione, rispetto alla quale il ricorso è stato ritenuto generico e quindi inammissibile.
Le cause di proscioglimento di immediata evidenza non erano deducibili in cassazione nel caso concreto, poiché i motivi di appello avevano riguardato solo la recidiva.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico: è inammissibile la censura che non indichi in modo puntuale le ragioni di diritto o i dati di fatto su cui si fonda.
- In sede di legittimità non possono essere introdotte questioni non devolute al giudice di appello; la deduzione dell'omesso rilievo di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. è preclusa se il tema non è stato oggetto dei motivi di impugnazione precedente.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti previsti dalla legge.
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