Cassazione Penale, Sentenza n. 12162/2025 del 27/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Palermo del 02/05/2024, che, sull'appello proposto dal pubblico ministero, aveva riformato la sentenza del Tribunale di Palermo (10/12/2019) escludendo l'esclusione della punibilità ai sensi dell'art. 131-bis c.p. Il ricorrente deduce violazione di legge, inosservanza di norme processuali e vizio di motivazione (artt. 648 c.p., 697 e 546 lett. e) c.p.p.), sostenendo che il pubblico ministero in udienza aveva limitato le conclusioni alla sola riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 712 c.p., implicando una rinuncia agli altri motivi d'appello (in particolare alla qualificazione come ricettazione). In tal modo, secondo il ricorrente, la Corte di appello avrebbe deciso oltre le richieste (ultrapetizione) condannandolo per ricettazione.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile perché l'unico motivo è manifestamente infondato. Ha richiamato il principio secondo cui la rinuncia all'impugnazione da parte del pubblico ministero è un atto formale che deve essere espresso chiaramente e nei termini previsti dall'art. 589 c.p.p. e non può essere desunta unicamente dalle richieste conclusive del procuratore generale in udienza. Di conseguenza la dedotta rinuncia implicita non sussisteva e la Corte ha respinto il motivo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Riferimento alla valutazione dell'esclusione di punibilità effettuata in sede d'appello; nella decisione di legittimità non è stata riesaminata la fondatezza ma resta valore contestuale della vicenda.
Norma sul delitto di ricettazione: la Corte di appello ha ritenuto sussistente tale fattispecie; il ricorrente contestava la configurabilità del reato ma la Cassazione ha ritenuto infondata la dedotta rinuncia del PM.
Norma richiamata dal ricorrente nell'ambito delle censure processuali relative all'appello; la Corte di legittimità ha invece concentrato la valutazione sulla mancanza di prova di una rinuncia formale del PM.
art. 546 lett. e) cod. proc. pen.
Richiamata tra le norme processuali oggetto di doglianza del ricorrente relativamente alla regolarità dell'impugnazione; la cassazione non ha accolto la censura per manifesta infondatezza.
Norma invocata nella riqualificazione del fatto secondo le conclusioni del PM in udienza; la Corte ha precisato che le conclusioni orali per la riqualificazione non equivalgono a rinuncia formale dell'impugnazione.
Principale norma richiamata dalla Corte: la rinuncia all'impugnazione da parte del pubblico ministero deve essere espressa in modo chiaro e nei termini disciplinati da tale articolo; non è ammissibile desumerla da mere richieste conclusive in udienza.
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione da parte del pubblico ministero è un atto formale che deve essere espresso chiaramente e nei termini previsti dall'art. 589 c.p.p.; non può essere desunta da richieste concluse in udienza del procuratore generale.
- Se non risulta una rinuncia formale del PM, la Corte d'appello può decidere sulle questioni oggetto del suo esame anche quando la discussione di udienza si concentri su aspetti parziali.
- L'accertamento di ultrapetizione richiede elementi concreti che dimostrino la rinuncia dell'altra parte: argomentazioni orali limitate non sono sufficienti a dimostrare che il PM abbia abbandonato motivi d'appello.
- Prima di proporre ricorso in Cassazione è necessario valutare la solidità delle censure processuali: motivi manifestamente infondati espongono il ricorrente al rigetto per inammissibilità e all'obbligo di spese e sanzioni.
- Le questioni di merito (es. configurabilità del reato di ricettazione o applicabilità dell'art. 131-bis) non vengono risolte in cassazione quando il ricorso è dichiarato inammissibile per motivi di forma o manifesta infondatezza delle censure.
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