Cassazione Penale, Sentenza n. 2518/2023 del 20/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Palermo del 16/06/2021 che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Agrigento (sentenza 1/7/2020) per il delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (fatto del 19/06/2019): trasporto di 43 stranieri su un barchino in legno proveniente dalla Libia, con contestazione del ruolo di scafisti per entrambi. Le prove richiamate in sede di merito furono lo sbarco documentato, le deposizioni della polizia giudiziaria, la testimonianza resa in incidente probatorio dal migrante Tche Tche Henry Joel e le dichiarazioni acquisite ai sensi dell'art. 512 c.p.p. di altri tre migranti (Konate, Assande, Kindo) nonché i riconoscimenti fotografici e diretti che individuavano Benhamed come conducente e Benhelal come aiutante. Nel ricorso per cassazione Benhamed ha dedotto: (1) errata acquisizione delle dichiarazioni dei soggetti irreperibili ai sensi dell'art. 512 c.p.p., per presunte ricerche incompie; (2) vizio di motivazione in punto di responsabilità per presunte contraddizioni tra dichiarazioni; (3) errata applicazione di legge e vizio di motivazione riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Montassar ha depositato un ricorso redatto personalmente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Motivi specifici: l'atto personale di Benhelal Montassar è inammissibile per difetto di legittimazione dopo la legge n.103/2017 che esclude la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, richiedendo la firma di un difensore iscritto all'albo speciale (art. 571 comma 1 e art. 613 comma 1 c.p.p.); il ricorso di Benhamed Ahmed, proposto tramite difensore, è stato ritenuto generico e manifestamente infondato in relazione ai motivi articolati. La Corte ha ritenuto che l'irreperibilità dei dichiaranti si era manifestata in modo non prevedibile già alla notifica per l'incidente probatorio, che le ricerche effettuate erano adeguate e che le dichiarazioni e i riconoscimenti fotografici e diretti, unitamente alle risultanze documentali, sostenevano la responsabilità degli imputati. Il diniego delle attenuanti generiche è stato considerato adeguatamente motivato in assenza di elementi specifici posti a fondamento di un'attenuazione. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma che sanziona il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina; la Corte ha ritenuto provata la condotta consistente nel trasporto di 43 stranieri e l'identificazione del ruolo degli imputati come scafisti alla luce delle fonti dichiarative e documentali.
Previsione sull'acquisizione delle dichiarazioni dei dichiaranti irreperibili; la Corte ha ritenuto legittima l'acquisizione delle dichiarazioni dei migranti irreperibili poiché le ricerche sono risultate adeguate e l'irreperibilità si era manifestata in modo non prevedibile.
art. 571 comma 1 cod. proc. pen.
Norma relativa ai requisiti formali del ricorso per cassazione; interpretata congiuntamente alla legge n.103/2017 come impedimento alla proposizione personale del ricorso da parte dell'imputato senza firma di difensore iscritto all'albo speciale.
art. 613 comma 1 cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata relativamente ai requisiti di ammissibilità del ricorso per cassazione; la Corte ha applicato la disposizione in combinato con la legge n.103/2017 per dichiarare inammissibile il ricorso personale di Montassar.
Modifica che ha escluso la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, imponendo la sottoscrizione da parte di difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione; motivo diretto dell'inammissibilità del ricorso personale.
Sez. U. 21.12.2017, Aiello
Giurisprudenza di riferimento che conferma l'interpretazione dell'obbligo di difensore speciale per la cassazione dopo la riforma; richiamata a sostegno dell'inammissibilità del ricorso personale.
Massime di principio
- Dopo la legge n.103/2017 il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dall'imputato: deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione, pena l'inammissibilità.
- Le acquisizioni ex art. 512 c.p.p. possono essere ritenute legittime se le ricerche per individuare i dichiaranti irreperibili sono risultate diligenti e l'irreperibilità è sopravvenuta in modo imprevedibile; in tali casi le dichiarazioni sono utilizzabili come elementi probatori, valutati come conferma di altre fonti.
- I motivi di ricorso per cassazione devono essere specifici e dettagliati; censure generiche o prive di peculiari allegazioni fattuali o probatorie rischiano di essere dichiarate manifestamente infondate e quindi inammissibili.
- I riconoscimenti fotografici e le visioni dirette rese da più testimoni, se coerenti e corredati da riscontri documentali, sono elementi probatori rilevanti per l'attribuzione del ruolo di conduzione del mezzo (scafismo).
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche richiede che il ricorrente allegi elementi concreti, personali o fattuali, che giustifichino l'attenuazione; una domanda generica e non documentata difficilmente supera il vaglio di legittimità.
- In caso di inammissibilità del ricorso la Corte può condannare al pagamento delle spese processuali e irrogare una somma a favore della cassa delle ammende, salvo prova di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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