Cassazione Civile, Ordinanza n. 21696/2024 del 01/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (destinatario sanzione)
La controversia
La controversia nasce da un’ordinanza-ingiunzione irrogata per la realizzazione, senza autorizzazione doganale, di opere in prossimità della linea doganale: ampliamento di una struttura adibita a direzione e ristorante e costruzione di quattordici bungalow. L’interessato ha proposto opposizione deducendo, in primo grado, l’intervenuta prescrizione della sanzione; il Tribunale ha accolto l’eccezione ritenendo che l’illecito fosse istantaneo e che il termine quinquennale decorresse dalla cessazione dei lavori. In appello l’Amministrazione ha sostenuto che l’illecito fosse invece permanente e che, pertanto, la prescrizione decorresse dalla cessazione della permanenza o, in mancanza di prova, dall’accertamento. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti due motivi: (1) violazione degli artt. 28 l. 689/1981, 19 d.lgs. 374/1990 e 158 c.p., per avere la sentenza di merito erroneamente qualificato il fatto e il dies a quo della prescrizione; (2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, perché la corte di merito non avrebbe verificato adeguatamente la legittimazione passiva del ricorrente, sostenendosi che le opere fossero riferibili a una concessione intestata ad altra persona e che, comunque, non fossero stati esaminati ulteriori profili relativi all’individuazione della linea demaniale e alla quantificazione delle opere.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, affermando che la violazione dell’art. 19 d.lgs. 374/1990 integra un illecito amministrativo di natura permanente e che, per gli illeciti permanenti, la prescrizione ex art. 28 l. 689/1981 decorre dalla cessazione della permanenza oppure, se questa non è provata, dalla data dell’accertamento. Ha invece accolto il secondo motivo nei limiti della motivazione, rilevando che la sentenza d’appello non aveva affrontato in modo specifico e non apodittico la questione della titolarità della concessione dello stabilimento balneare nel cui ambito erano state realizzate le opere, questione decisiva ai fini dell’individuazione del soggetto passivamente legittimato. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di appello di Bari in diversa composizione, che dovrà riesaminare tale profilo e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La prescrizione dell’illecito amministrativo e della correlata sanzione pecuniaria decorre, per gli illeciti permanenti, dalla cessazione della permanenza; in difetto di prova di tale cessazione, dalla data dell’accertamento.
divieto di eseguire costruzioni ed altre opere di ogni specie in prossimità della linea doganale senza autorizzazione
La disposizione tutela gli interessi erariali in relazione alle opere in prossimità della linea doganale e la sua violazione dà luogo a un illecito amministrativo permanente.
È richiamato come criterio generale per individuare il momento di decorrenza della prescrizione nei fatti permanenti, in coerenza con la disciplina dell’illecito amministrativo.
Richiamato nel motivo di ricorso relativo all’omesso esame della prova e dei fatti decisivi, ma non decisivo nella motivazione finale.
Richiamato nel motivo di ricorso relativo alla valutazione delle risultanze documentali, ma il decisum si concentra sulla mancata compiuta verifica della legittimazione passiva.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Censura di violazione di legge proposta con il primo motivo e con parte del secondo.
art. 360, primo comma, nn. 4 e 5 c.p.c.
Richiami utilizzati per denunciare nullità del procedimento e omesso esame di fatti decisivi.
Massime di principio
- In materia di sanzioni amministrative, la violazione che consiste nella realizzazione di opere abusive non ancora rimosse o demolite può integrare un illecito permanente; in tal caso la prescrizione decorre dalla cessazione della permanenza oppure, se questa non è dimostrata, dalla data dell’accertamento.
- Ai fini della prescrizione ex art. 28 l. 689/1981, la decorrenza non si collega al solo completamento materiale dell’opera quando il fatto vietato produce una perdurante situazione antigiuridica.
- Quando la responsabilità per l’illecito dipende dall’individuazione del soggetto titolare della concessione o dell’attività nel cui ambito le opere sono state realizzate, il giudice di merito deve esaminare specificamente la relativa questione e non può limitarsi a un’affermazione apodittica.
- La legittimazione passiva nelle opposizioni a ordinanza-ingiunzione va verificata in relazione al concreto titolo di imputazione del fatto contestato, tenendo conto della documentazione prodotta in giudizio.
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