Cassazione Civile, Ordinanza n. 32442/2022 del 03/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Nel corso di una procedura espropriativa presso terzi erano intervenuti più creditori. Il giudice dell’esecuzione, dopo aver determinato il credito della procedente, aveva assegnato alla sola procedente le somme dichiarate dal terzo pignorato, aveva dichiarato liberato il terzo, aveva omesso di liquidare le spese spettanti all’avvocato intervenuto e aveva poi rinviato la procedura per chiarimenti sulla dichiarazione del terzo, fino alla successiva sospensione e alla definizione di un giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo. Successivamente il Tribunale di merito, investito dell’opposizione ex art. 617 c.p.c. contro l’ordinanza di assegnazione, ha dichiarato cessata la materia del contendere ritenendo che le ragioni creditorie fossero state soddisfatte da quel provvedimento e da un ulteriore provvedimento di assegnazione emesso in altra procedura esecutiva. Il ricorrente ha censurato tale decisione con quattro motivi principali: omessa pronuncia e difetto di motivazione sulla richiesta di liquidazione delle spese dell’intervento; omessa pronuncia sul diritto dell’intervenuto a partecipare alla distribuzione; illegittima dichiarazione di cessazione della materia del contendere fondata su un provvedimento impugnato e quindi non definitivo, oltre che ulteriore profilo di ultrapetizione; mancato riconoscimento del diritto del creditore intervenuto a concorrere nella distribuzione e erronea dichiarazione di liberazione del terzo. Gli ulteriori motivi riguardavano, da quanto emerge, la regolazione delle spese e l’ammontare del credito, ma sono rimasti assorbiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo, il secondo, il terzo e il quarto motivo, ha dichiarato assorbiti il quinto e il sesto motivo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Castrovillari, in diversa composizione, per nuovo esame dell’opposizione e per la regolazione delle spese anche del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto erronea la declaratoria di cessazione della materia del contendere perché il giudice di merito non aveva effettivamente esaminato le censure contro l’ordinanza opposta e aveva fondato la decisione su presupposti non idonei: un’ordinanza di assegnazione resa in altra procedura non poteva estinguere il diritto vantato nell’esecuzione oggetto di causa, e la chiusura della procedura esecutiva risultava comunque sub iudice per l’opposizione proposta contro il relativo provvedimento.
Norme richiamate
richiamato per indicare la difesa personale del ricorrente
richiamato come norma sulle spese dell’esecuzione e sulla loro rifusione; la Corte richiama la regola della "tara del ricavato" per escludere che un provvedimento di altra procedura possa soddisfare il credito per spese dell’intervento
richiamato nei motivi di ricorso sulla necessità di interesse ad agire e sull’omessa pronuncia
richiamato per dedurre omessa pronuncia e ultrapetizione
richiamato nei motivi relativi alla valutazione delle prove e dei documenti
richiamato nei motivi relativi alla valutazione delle prove e dei documenti
richiamato per difetto di motivazione della sentenza
richiamato come parametro della motivazione
art. 111 Cost.
richiamato nei motivi come parametro del giusto processo e della motivazione
richiamato nei motivi sulle modalità dell’intervento dei creditori nell’esecuzione
richiamato nei motivi sulle regole della distribuzione nella procedura esecutiva
richiamato nei motivi sulle norme della distribuzione del ricavato
richiamato nei motivi sulle norme della distribuzione del ricavato
richiamato nei motivi sulle norme della distribuzione dell’espropriazione presso terzi
richiamato nei motivi sull’assegnazione dei crediti pignorati e sulla distribuzione nelle espropriazioni presso terzi
richiamato quale rimedio di opposizione contro l’ordinanza di assegnazione e contro il provvedimento di chiusura della procedura esecutiva
richiamato per il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, ratione temporis vigente
richiamato per il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, ratione temporis vigente
richiamato per contestare l’uso di un provvedimento non munito di efficacia di giudicato
Massime di principio
- La declaratoria di cessazione della materia del contendere presuppone che un evento sopravvenuto abbia realmente eliminato l’interesse alla decisione; non è sufficiente richiamare in modo tautologico il provvedimento impugnato o altri atti se le censure proposte non sono state esaminate.
- Un provvedimento di assegnazione emesso in una diversa procedura esecutiva non può, di regola, determinare l’estinzione del credito fatto valere nell’esecuzione oggetto di causa, specialmente quando si controverta delle spese dell’intervento in quello specifico processo.
- Nell’espropriazione presso terzi, la regola della distribuzione e della 'tara del ricavato' impone di verificare se il pagamento o l’assegnazione siano idonei a soddisfare proprio il credito dedotto in quel procedimento; in difetto, la pretesa non può dirsi estinta.
- Quando la procedura esecutiva o il provvedimento conclusivo sono ancora sub iudice per effetto di opposizione ex art. 617 c.p.c., non può affermarsi con sicurezza la cessazione dell’interesse alla decisione sull’impugnazione.
- In presenza di cessazione della materia del contendere, la regolazione delle spese deve rispettare il criterio della soccombenza virtuale, previa corretta ricostruzione delle ragioni che hanno reso inutile il giudizio.
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