Cassazione Penale, Sentenza n. 04573/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Imperia del 10/07/2025 che aveva dichiarato inammissibile per difetto di interesse l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo della somma di euro 59.550,00. Il ricorrente contestava la mancata legittimazione e l'erronea declaratoria di inammissibilità, sostenendo di essere stato nella materiale disponibilità del denaro (iscrizione per ricettazione) e quindi di avere un interesse concreto e attuale alla rimozione del vincolo; denunciava inoltre contraddittorietà nella motivazione del Tribunale e richiamava orientamenti giurisprudenziali secondo i quali l'interesse al riesame può sussistere anche quando si discute della qualificazione giuridica del fatto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e ha confermato l'inammissibilità dell'istanza di riesame per difetto di interesse concreto e attuale. Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui, oltre alla legittimazione astratta prevista dall'art. 322 c.p.p., è necessario che l'impugnante dimostri un vantaggio pratico e immediato derivante dall'eliminazione del provvedimento impugnato; nel caso di specie Hoxha non ha allegato fatti idonei a dimostrare che la rimozione del sequestro avrebbe prodotto un'effettiva utilità giuridica per la sua posizione. È stata inoltre confermata la motivazione del Tribunale che aveva ritenuto l'indagato mero trasportatore e quindi non titolare della restituzione delle somme. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Richiamato nella censura del ricorrente relativa a vizi procedurali; la Corte non ha accolto la doglianza e ha ritenuto che non vi sia stata violazione che possa superare il difetto di interesse all'impugnazione.
Attribuisce la legittimazione astratta a proporre il riesame; la Corte chiarisce però che la legittimazione astratta non è sufficiente: è necessaria la prova di un interesse concreto ed attuale all'impugnazione.
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Il requisito dell'interesse all'impugnazione deve essere effettivo e concreto, traducendosi in un vantaggio pratico e attuale per l'impugnante; l'interesse deve persistere fino al momento della decisione.
art. 324, comma 8, cod. proc. pen.
Delimita l'oggetto del riesame nella verifica dei requisiti legittimanti il sequestro preventivo; la restituzione del bene è un effetto eventuale dell'accoglimento del riesame e non il criterio esclusivo per l'ammissibilità dell'istanza.
art. 591, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
Richiamato quale principio generale sulle impugnazioni e sull'onere di interesse; serve a coordinare la legittimazione dell'art. 322 con il principio generale dell'interesse all'impugnazione.
Citato nei documenti investigativi iniziali come qualificazione originaria del fatto, poi ritenuta erronea dal Pubblico Ministero e sostituita dalla contestazione per ricettazione.
Norma richiamata per la condanna alle spese a carico del ricorrente a seguito della pronuncia di inammissibilità.
Sezioni Unite (informazione provvisoria, udienza 25/09/2025)
"La persona sottoposta ad indagini può proporre richiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto ed attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione"
Conferma il principio che l'interesse al riesame deve essere concreto e collegato agli effetti pratici della rimozione del sequestro sulla posizione dell'indagato; tale principio è stato richiamato dalla Corte come criterio decisivo per l'ammissibilità.
Massime di principio
- La legittimazione astratta a proporre il riesame (art. 322 c.p.p.) non basta: è necessario dimostrare un interesse concreto, attuale e idoneo a produrre un vantaggio pratico dalla rimozione del sequestro.
- L'interesse all'impugnazione deve essere correlato a un'effettiva utilità giuridica (ad es. restituzione del bene o incidenza sulla posizione processuale) e deve persistere fino alla decisione; mere contestazioni teoriche della qualificazione del fatto non sono sufficienti se non connesse a riflessi pratici.
- Quando il sequestro è disposto con finalità preventive (non probatorie), il richiedente deve mostrare in che modo la rimozione del vincolo inciderebbe concretamente sulla sua situazione; l'astratta richiesta di 'correttezza teorica' non è ammissibile.
- Se il ricorrente si qualifica come mero corriere o dichiara di non essere proprietario, occorre allegare elementi concreti che dimostrino comunque un diritto o un interesse attuale alla restituzione o comunque un impatto sulla sua posizione processuale.
- In presenza di contrasto giurisprudenziale, è opportuno enunciare e documentare con precisione gli elementi di fatto che colleghino la rimozione del sequestro a un vantaggio pratico, in attesa dell'indirizzo delle Sezioni Unite.
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