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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20645/2022 del 26/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore Generale impugnava la sentenza d'appello che aveva assolto gli imputati dal reato di peculato relativamente ai rimborsi spese dei gruppi consiliari regionali (periodo 2010-2012). I motivi principali: contestazione della valutazione sulla disponibilita del denaro (argomentando che la disponibilita giuridica del fondo poteva ricadere sul singolo consigliere), censura dell'interpretazione della L.R. Liguria n. 38/90 circa l'inerenza delle spese all'attivita politica, critica all'esclusione dell'obbligo di coeva giustificazione e della responsabilita del capogruppo, e doglianze sulla valutazione di fatto circa la natura di alcune categorie di spesa (ristorazione, trasporto, rappresentanza).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse del Procuratore Generale. Motivazione centrale: la Corte d'appello, oltre a ritenere assente la condotta appropriativa, ha escluso espressamente il dolo appropriativo per gli imputati; tale esclusione dell'elemento soggettivo non è stata impugnata dalla Procura e pertanto è divenuta irrevocabile (giudicato). In mancanza di impugnazione sul punto decisivo (dolo), l'appello del Pubblico ministero non poteva conseguire un vantaggio pratico per la posizione accusatoria e quindi manca l'interesse ad impugnare. Di conseguenza l'assoluzione rimane confermata.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. pen. (peculato)

    La Corte di merito ha applicato la nozione secondo cui il peculato richiede il 'possesso o la disponibilita' del denaro: se i contributi sono erogati al gruppo e il singolo chiede rimborso ex post senza poteri dispositivi, manca la disponibilita giuridica necessaria per il reato; inoltre va accertato il dolo appropriativo

  • Legge Regionale Liguria n. 38/1990, artt. 2 e 4

    artt. 2 e 4 L.R. Liguria 38/90

    La norma regionale definisce le tipologie di spesa inerenti all'attivita politica; la Corte ha ritenuto che solo spese totalmente estranee o manifestamente irragionevoli siano penalmente rilevanti, e che la legge e la prassi regionale non rendevano evidente la illiceita delle spese rimborsate

  • artt. 591 e 568 comma 4 cod. proc. pen.

    art. 591 e art. 568, comma 4, cod. proc. pen.

    Stabilisce il requisito dell'interesse concreto e persistente ad impugnare: il ricorso deve mirare a rimuovere un pregiudizio effettivo e l'interesse deve persistere fino alla decisione; qui il P.G. non aveva interesse reale avendo omesso di impugnare la mancata attribuzione del dolo

  • art. 609 cod. proc. pen.

    Ricorda il principio che la Corte di Cassazione ha cognizione limitatamente ai motivi proposti: non si può rimettere in discussione quanto non dedotto nel ricorso

  • art. 316-ter cod. pen. (truffa)

    Nella motivazione si è osservato che, qualora il singolo presentasse documentazione fittizia per ottenere rimborsi, la condotta potrebbe astrattamente integrarsi con reati diversi dal peculato, come la truffa, ove mancasse la disponibilita dei fondi

  • Principio costituzionale di tassativita e determinatezza della legge penale

    Applicato dalla Corte: la norma extrapenale integratrice del precetto penale (la legge regionale) deve essere interpretata restrittivamente e con chiarezza sulle tipologie di spesa consentite; non si possono punire condotte senza adeguata determinazione normativa

Massime di principio

  • Per il peculato e' determinante la verifica del 'possesso' o della 'disponibilita' giuridica dei fondi: se i contributi sono intestati al gruppo e il singolo agisce solo mediante richiesta di rimborso, può mancare la disponibilita necessaria per il reato
  • Quando la legge regionale o regolamenti stabiliscono categorie di spesa ammesse, le spese inerenti all'attivita politica devono essere valutate in relazione a quelle categorie; solo spese totalmente estranee o manifestamente arbitrarie sono penalmente rilevanti
  • Il pubblico ministero che impugna deve avere interesse concreto e deve contestare anche i punti decisivi della sentenza (in particolare l'elemento soggettivo come il dolo); l'omessa impugnazione di questioni decisive rende l'appello inammissibile per carenza di interesse
  • La valutazione sulla coeva giustificazione e sull'onere probatorio non puo' trasformare in regola generale l'obbligo del singolo consigliere di provare la liceitá della spesa; spetta al giudice dell'accusa provare l'illecita appropriazione e il dolo secondo i canoni del processo penale
  • La responsabilita del capogruppo non e' automatica: per ipotizzare concorso o omissione colposa occorre prova specifica del suo potere e della sua consapevolezza/volonta di favorire rimborsi indebiti
  • Se la condotta riguarda la presentazione di documentazione falsa per ottenere rimborsi, potrebbe configurarsi un diverso illecito (es. truffa) quando manca la disponibilita dei fondi; qualificazione giuridica dipende dagli elementi di fatto e dall'elemento soggettivo

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